(1) Le sedute della Consulta sono valide se è presente almeno la metà più uno dei relativi membri.
(2) I pareri, le proposte e le delibere della Consulta vengono adottate a maggioranza dei presenti.
(3) L’elezione della o del Vicepresidente della Consulta avviene, nella prima riunione, a maggioranza assoluta dei membri; se dopo due votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei presenti.
(4) La Consulta può organizzarsi in sottocommissioni per l'assolvimento di adempimenti particolari.
(5) La o il Presidente della Consulta può invitare alle sedute, in relazione a particolari tematiche oggetto di trattazione, esperte ed esperti esterni, dirigenti e funzionari e funzionarie dell’Amministrazione provinciale competenti per materia.