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c) Decreto del Presidente della Provincia 15 ottobre 2012, n. 351)
Regolamento relativo al servizio di coordinamento per l'integrazione 2) e alla Consulta provinciale per l'integrazione 3)

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1)
Pubblicato nel B.U. 30 ottobre 2012, n. 44.
2)
La denonominazione „Servizio di coordinamento di immigrazione“ è stata sostiuita dalla denominazione „Servizio di coordinamento per l'integrazione“, dall'art. 6, comma 3, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.
3)
La denominazione "Consulta provinciale per l’immigrazione”, è sostituita dalla denominazione “Consulta provinciale per l’integrazione” dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 13 giugno 2022, n. 14.

Art. 10 (Criteri di valutazione delle candidature)

(1)  La procedura di verifica e valutazione delle candidature, verte sui seguenti criteri:

  1. presenza dei requisiti di idoneità alla candidatura, previsti dal presente regolamento di esecuzione;
  2. comprovata esperienza, competenza ed impegno in materia di immigrazione e nell’area dell’integrazione della candidata o del candidato;
  3. valutazione dell’anzianità di residenza della candidata o del candidato e relativo legame con il territorio.

(2)  L’individuazione dei membri della Consulta rappresentanti dei cittadini e delle cittadine stranieri, ha luogo in base alla rappresentanza attuale delle nazionalità presenti sul territorio provinciale, suddivise nelle seguenti macro-regioni continentali: Paesi UE, Paesi europei non appartenenti all’UE, Africa, America, Asia, e tenuto conto del trend dei flussi migratori e della flessibilità dei relativi mutamenti numerici.

(3)  Per quanto attiene la rappresentanza di genere si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, e successive modifiche.

(4)  Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente.

(5)  Il venir meno di uno dei requisiti d’idoneità di cui ai punti precedenti, comporta la decadenza dalla carica di membro della Consulta.

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