(1) La procedura di verifica e valutazione delle candidature, verte sui seguenti criteri:
- presenza dei requisiti di idoneità alla candidatura, previsti dal presente regolamento di esecuzione;
- comprovata esperienza, competenza ed impegno in materia di immigrazione e nell’area dell’integrazione della candidata o del candidato;
- valutazione dell’anzianità di residenza della candidata o del candidato e relativo legame con il territorio.
(2) L’individuazione dei membri della Consulta rappresentanti dei cittadini e delle cittadine stranieri, ha luogo in base alla rappresentanza attuale delle nazionalità presenti sul territorio provinciale, suddivise nelle seguenti macro-regioni continentali: Paesi UE, Paesi europei non appartenenti all’UE, Africa, America, Asia, e tenuto conto del trend dei flussi migratori e della flessibilità dei relativi mutamenti numerici.
(3) Per quanto attiene la rappresentanza di genere si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, e successive modifiche.
(4) Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente.
(5) Il venir meno di uno dei requisiti d’idoneità di cui ai punti precedenti, comporta la decadenza dalla carica di membro della Consulta.