(1) Dopo l'articolo 8/quinquies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 8/sexies (Primo pagamento della tassa)
1. In caso di pagamento della tassa automobilistica eseguito entro la fine del mese successivo alla prima immatricolazione del veicolo non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 21-septies e 21-octies per tardivo versamento, nè sono dovuti i relativi interessi.”
2. Dopo l'articolo 8/sexies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 8/septies (Versamento cumulativo per le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria)
1. Le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria possono eseguire cumulativamente il versamento delle tasse automobilistiche alle scadenze di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, per i veicoli di cui sono proprietarie ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modifiche.
2. Le modalità di esecuzione del versamento cumulativo sono stabilite con decreto del Direttore della Ripartizione Finanze.”