(1) Il comma 4 dell’articolo 2/bis legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, è così sostituito:
“4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dall’imposta provinciale di trascrizione dei veicoli.”
(2) Alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, tabella A, della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:
Tabella A
N. 14
-
380.000,00 €
N. 15
110.000,00 €
N. 28
250.000,00 €
N. 32
+
20.000,00 €
viene aggiunto il seguente capitolo:
(06105.25)
N. 33
N. 48
N. 51
N. 65
490.000,00 €
N. 125
N. 126
22.000,00 €
N. 127
10.000,00 €
N. 128
30.000,00 €
(19125.15)
N. 129
N. 130-bis viene aggiunto
13.500,00 €
19250-Interventi per la cooperazione:
(19250.02)
Nr. 134
1.000.000,00 €
(20205.00)
Nr. 150
21.325,28 €