(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma :
“2. In caso di avvenuta delega del servizio ai sensi del comma 1 all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, quest’ultima, per garantire l’ottimale offerta di pronto intervento in alta montagna, può affidare il servizio di elisoccorso a un ente o a un’associazione che dispongano di una base di elisoccorso sita in provincia di Bolzano, rispondente ai requisiti prescritti dall’Ente nazionale aviazione civile (ENAC). Tale affidamento è in ogni caso limitato ai periodi di maggiore afflusso turistico individuati dalla Giunta provinciale.”