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v) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 181)
Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni

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1)
Pubblicata nel B.U. 16 ottobre 2012, n. 42.

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”)   delibera sentenza

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 21-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

“2. Nello stato di previsione di cui al comma 1 è iscritto altresì un fondo vincolato al concorso della Provincia alle misure straordinarie di risanamento della finanza pubblica. In relazione alle predette misure disposte dallo Stato, l’assessore alle finanze, su indicazione della Giunta provinciale, adotta le conseguenti variazioni di bilancio mediante storno delle somme dagli stanziamenti di competenza al fondo. La disponibilità risultante al termine dell’esercizio finanziario viene portata a residuo passivo sino al permanere delle suddette misure di risanamento ovvero al raggiungimento di intese circa l’utilizzo delle suddette somme. Qualora vengano meno le motivazioni del vincolo, la Giunta provinciale è autorizzata a prelevare dal fondo somme per integrare, in misura compatibile con il patto di stabilità, gli stanziamenti dei capitoli di spesa.”

[(2) Il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“1. L'assunzione di anticipazioni di cassa è disposta dall'assessore provinciale alle finanze avvalendosi del tesoriere, ai sensi delle norme sul servizio di tesoreria, o di altri istituti di credito, e il relativo ammontare costituisce il limite entro il quale possono essere disposti pagamenti nei casi di temporanee deficienze di cassa. L’assessore provinciale alle finanze dispone le conseguenti variazioni nelle partite di giro. Tali operazioni non costituiscono indebitamento, in quanto sono finalizzate al superamento di momentanee carenze di liquidità e sono destinate a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.”]2)

(3) Dopo l’articolo 44 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente articolo:

“Art. 44/bis (Alto Adige risocossioni spa)

1. La Provincia, a seguito di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata a costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, denominata "Südtiroler Einzugsdienste AG - Alto Adige riscossioni spa", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 3 possono affidare, sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente:

  1. l'accertamento, la liquidazione e la riscossione spontanea delle entrate;
  2. la riscossione coattiva delle entrate;
  3. le attività connesse e complementari a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), compresa la gestione delle violazioni amministrative.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la società può essere delegata ad accedere alle banche dati a disposizione dei soci nel pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche. A tal fine la società stipula direttamente contratti con i titolari o i gestori delle banche dati.

3. Alla società possono partecipare i comuni e gli altri enti locali della Provincia di Bolzano nonché i loro consorzi e associazioni. Lo statuto può prevedere che alla stessa possano partecipare anche società a capitale interamente pubblico nonché altri enti pubblici.

4. I rapporti tra i soci e la società sono regolati da un contratto di servizio che disciplina le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività previste dai commi 1 e 2, per l'eventuale assegnazione di finanziamenti e contributi e la messa a disposizione di beni e attrezzature nonché per la definizione dei conseguenti rapporti finanziari. Il contratto di servizio può prevedere che i soci possano svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico a favore della società. La società opera con personale provinciale, con personale di amministrazioni locali, in posizione di comando o fuori ruolo, o mediante personale a contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, la società può avvalersi, per tematiche di particolare complessità o specifiche difficoltà tecniche, di esperti di elevata professionalità.

5. Il direttore della società è nominato, d'intesa tra la Provincia ed il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, tra funzionari degli enti soci con comprovata esperienza nel settore della riscossione delle entrate.”

(4) Il comma 2 dell’articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi provinciali, comprensivi di sanzioni amministrative o interessi ovvero costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto non superi, per ciascun credito, l'importo stabilito dalla normativa statale vigente e semprechè il credito non derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. L'importo predetto costituisce anche il limite al di sotto del quale non sono effettuati i rimborsi di tributi provinciali.”

(5) Il comma 3 dell’articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. L’importo previsto al comma 2 costituisce anche il limite al di sotto del quale non si procede alla riscossione coattiva di crediti relativi ad entrate aventi natura non tributaria, semprechè il credito non derivi da ripetuto omesso pagamento della medesima entrata.”

massimeCorte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 188 - Anticipazioni di cassa – illegittimità della disposizione provinciale che la ammette senza le limitazioni previste a livello statale – divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti
2)
La Corte Costituzionale con sentenza del 23 giugno 2014, n. 188 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18 che aveva sostituito l'art. 29, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.
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