(1) Il comma 2 dell’articolo 43 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:
“2. I conduttori di esercizi ricettivi, escluse le case per ferie, sono tenuti ad esporre in modo ben visibile, all’entrata o nell’atrio, il listino dei prezzi giornalieri minimi e massimi, in quanto previsti, praticati per i singoli servizi. L’indicazione dei prezzi deve essere comprensiva di ogni diritto o tassa. Su richiesta dell’amministrazione provinciale competente devono essere trasmesse tutte le informazioni sui prezzi.”
(2) I commi 3 e 4 dell’articolo 43 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, sono abrogati.