(1) Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Salute 12) incarica propri dipendenti di vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge vigenti da parte degli esercizi farmaceutici e di quelli commerciali autorizzati alla distribuzione dei farmaci.
(2) Le ispezioni previste dalle disposizioni vigenti in questo settore sono effettuate dai dipendenti di cui al comma 1, assistiti da un farmacista ospedaliero o da una farmacista ospedaliera dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. 13)
(3) 14)