(1) Al fine di assicurare un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio, la Giunta provinciale, sentito l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Bolzano ed il Consiglio dei Comuni, determina il numero delle stesse nei singoli comuni [nonché le zone ove collocare le nuove farmacie]. A tal scopo la Giunta provinciale tiene conto: 3)
(1/bis) Con la pianta organica delle farmacie la Giunta provinciale prende atto delle zone individuate dai comuni per la collocazione delle farmacie. 4)
(1/ter) La pianta organica delle farmacie è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e riporta:
[(2) I comuni interessati sono sentiti in ordine alla determinazione delle zone ove collocare le nuove farmacie. Qualora la decisione della Giunta provinciale dovesse divergere dalle proposte dei comuni interessati, questa va adeguatamente motivata.] 6)
(3) La Giunta provinciale disciplina l’attività di vendita al pubblico dei farmaci negli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci.
(4) La Giunta provinciale stabilisce le procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di farmaci e le modalità di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni normative in materia. 7)