(1) Nei comuni, in cui l’unica sede farmaceutica si liberi per effetto della scelta del/della titolare di optare per un’altra sede, in esito al superamento del concorso straordinario di cui all’articolo 11 del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche in legge 24 marzo 2012, n. 27, l’assistenza farmaceutica è garantita come segue: