(1) La Giunta provinciale può mettere a disposizione ulteriori sostegni in ambito di indennità di residenza delle piccole farmacie periferiche e rurali sussidiate con dispensari farmaceutici. 23)
(2) Per i comuni o i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti, i comuni possono concedere a titolo gratuito locali idonei ai dispensari e alle farmacie ovvero assumere, in toto o in parte, le spese per l’affitto degli stessi. 24) 25)