(1) Per la prescrizione di medicinali i medici dipendenti del Servizio sanitario provinciale o convenzionati con lo stesso possono utilizzare gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale, in osservanza della relativa normativa. Per la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale i medici devono rispettare le condizioni e limitazioni nonché gli obiettivi di risparmio previsti.
(2) La Giunta provinciale impartisce all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige le direttive per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte dei medici. Determina inoltre i provvedimenti, anche di natura economica, che l’Azienda sanitaria stessa deve adottare in caso di mancato rispetto delle disposizioni.