(1) La Ripartizione provinciale Salute 15)vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge vigenti da parte degli esercizi di distribuzione all’ingrosso di farmaci.
(2) Le ispezioni previste dalle disposizioni vigenti in questo settore sono effettuate dai dipendenti di cui all’articolo 9, comma 1, assistiti da un farmacista ospedaliero o una farmacista ospedaliera dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. 16) 17)
(3) 18)