(1) La presente legge disciplina l’assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera, anche al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico.
(1/bis) La presente legge disciplina altresì l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di distribuzione all’ingrosso di farmaci. 2)
(2) È riconosciuto ad ogni cittadino e cittadina il diritto di libera scelta della farmacia.