(1) Il comma 1 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia 29 aprile 2009, n. 24, è così sostituito:
„1. La realizzazione di nuovi tralicci ed impanti nonché qualsiasi modifica ad impianti ricetrasmittenti, compresi gli interventi di risanamento o demolizione sono soggette a concessione edilizia e necessitano di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7bis, comma 3 della legge.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.