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Delibera 17 agosto 2012, n. 1202
Criteri e modalità relativi agli aiuti a favore delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (modificata con delibera n. 1477 del 08.10.2012, delibera n. 29 del 14.01.2013, delibera n. 603 del 22.04.2013 e delibera n. 211 del 25.02.2014)

Allegato

Criteri e modalità relativi agli aiuti a favore delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

1. Oggetto dell’aiuto e armonizzazione con le norme della CE

I presenti criteri e modalità stabiliscono, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere b), p) e q) della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, dis-posizioni relativamente agli aiuti a favore delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nel rispetto del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categorie) pubblicato nella G.U.C.E. 9 agosto 2008, n. L 214.

2. Beneficiari

2.1 Beneficiari dei presenti aiuti sono piccole e medie imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di latte e derivati del latte, di ortaggi e patate, di frutta commestibile, di vini di uve fresche e nel settore della commercializzazione di animali vivi, nonché i produttori primari dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato che provvedono direttamente alla loro trasformazione e commercializzazione.

2.2 Ai fini del presente regime di aiuti tra i beneficiari di cui al comma precedente si distinguono i produttori primari attivi nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, che in seguito all’attuazione dell’investimento realizzano un volume d’affari annuale non superiore a euro 50.000 di prodotti trasformati e/o commercializzati.

3. Definizioni

3.1 Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, si intende per :

• „trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l’eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita”;

• „commercializzazione di prodotti agricoli”: la detenzione o l’esposizione ai di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

3.2 Ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, si intende per:

• „formazione generale”, la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione;

• „formazione specifica”, la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

4. Iniziative ammesse

4.1 Investimenti in immobilizzazioni

4.1.1 Gli investimenti edili concernono:

4.1.1.1 la costruzione, ristrutturazione, il miglioramento e l’acquisto di:

a) strutture per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

b) locali per la vendita, per gli uffici e per le maestranze, purchè situati presso lo stabilimento, eccetto che per le imprese di cui al punto 2.2, per le quali i locali per la vendita possono trovarsi sulla superficie aziendale;

c) strutture per la tutela ambientale in misure di risparmio energetico ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. b), del Reg. (CE) n. 800/2008, nonché per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 23 del Reg. (CE) n. 800/2008.

4.1.1.2 l‘acquisto di terreno edificabile.

4.1.2 Gli investimenti tecnici concernono l’acquisto di:

a) nuove macchine, attrezzature tecniche ed impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e per i sistemi di gestione della qualità di prodotti agricoli;

b) nuovi contenitori per la raccolta o la conservazione di prodotti agricoli e lo smaltimento dei rispettivi sottoprodotti;

c) nuove macchine ed impianti per la tutela ambientale in misure di risparmio energetico ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. b), del Reg. (CE) n. 800/2008, nonché per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 23 del Reg. (CE) n. 800/2008.

4.1.3 Dall'aiuto è escluso l’acquisto di:

• botti di legno con capienza inferiore ai 700 litri per la vinificazione,

• autovetture e di mezzi di trasporto interno ed esterno, esclusi

•quelli per la raccolta del latte,

• quelli per la commercializzazione diretta da parte di imprese collettive con un fatturato annuo massimo pari a euro 100.000,00,

• i carrelli elevatori in prima dotazione,

• arredamento per l’ufficio inclusi gli impianti EDP ed i computer per la vendita, e arredamento per le sale sedute, per i locali di vendita e di degustazione.

• impianti per la trasformazione e commercializzazione di latte e derivati del latte in imprese collettive di trasformazione e commercializzazione, se in un tale impresa a livello provinciale e per il rispettivo ramo di produzione sia ancora disponibile capacità produttiva.

4.2. Servizi di consulenza quali le:

• rilevazioni, studi, inclusi quelli in materia ambientale di cui all’articolo 24 del Reg. (CE) n. 800/2008, e analisi,

• consulenze rivolte al miglioramento tecnologico dei prodotti e dei processi produttivi,

• consulenze riguardanti il posizionamento sul mercato e il miglioramento della struttura organizzativa, acquisite mediante l’utilizzo di esperti esterni all’impresa,

• consulenze rivolte all’acquisizione di know-how informatico,

• consulenze riguardanti il miglioramento e la riqualificazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro, la prevenzione infortuni, il ricollocamento dei lavoratori in esubero, e la costituzione di cooperazioni fra imprese.

4.2.1 I servizi di consulenza devono essere prestati da consulenti esterni. La natura di detti servizi non è continuativa o periodica; essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

4.3 Partecipazione a fiere

I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l’installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un’impresa ad una determinata fiera o mostra.

4.4 Formazione

La formazione generale e specifica dei dipendenti delle imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli di cui al punto 2.

5. Presupposti generali

per le imprese di cui al punto 2.1

5.1 Per le imprese collettive presupposto per il finanziamento delle iniziative di cui al precedente punto 4.1.1 è che nell’ambito di una zona di conferimento non sia già stato ammesso ad agevolazione, sulla base della quantità di un prodotto agricolo ivi prodotto, un investimento comune per la trasformazione e la commercializzazione del medesimo prodotto e il rispettivo impianto sia ancora funzionante per lo scopo originario, a meno che l’investimento concerni nella zona una quantità esigua del rispettivo prodotto agricolo.

5.2 Sono esclusi dall’agevolazione i lavori di manutenzione alle immobilizzazioni materiali.

5.3 L’acquisto di terreno edificabile viene agevolato unicamente nella misura necessaria alla realizzazione della costruzione.

5.4 L’acquisto di macchine e attrezzature tecniche viene agevolato se sono trascorsi almeno otto anni dall’ultimo corrispondente finanziamento.

5.5. Se il richiedente è un’organizzazione di produttori oppure un suo socio, il finanziamento degli investimenti tecnici avviene nell’ambito dei Piani operativi approvati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/07. Ne sono esclusi gli investimenti tecnici per la trasformazione di frutta e verdura da parte di soci di un'organizzazione di produttori.

6. Condizioni per settori

per le imprese di cui al punto 2.1

6.1 Per le imprese di cui al punto 2.1 che operano nel settore della conservazione, lavorazione e della commercializzazione delle pomacee l’agevolazione di investimenti avviene alle seguenti condizioni:

a) la costruzione e l’acquisto di strutture per la conservazione sono ammessi a finanziamento nella misura necessaria per la conservazione di 80 per cento della media dei conferimenti degli ultimi tre anni a condizione che vengano conferite almeno 10.000 tonnellate di frutta da tavola; ai fini della determinazione della media non vengono presi in considerazione gli anni caratterizzati da perdite straordinarie;

b) l’acquisto di qualsiasi macchina o impianto per la cernita, il confezionamento o la spedizione nonché la costruzione o la trasformazione delle strutture connesse è ammesso a finanziamento a condizione che presso l’azienda vengano lavorate più di 25.000 tonnellate di frutta da tavola. Per imprese che lavorano esclusivamente prodotti biologici è richiesto un quantitativo minimo di 10.000 tonnellate di frutta da tavola. Per la determinazione della quantità lavorata da parte di cooperative viene preso in considerazione il volume massimo della propria produzione degli ultimi tre anni. In casi debitamente motivati può essere ammesso uno scostamento dai valori minimi fino alla misura dell’8%;

c) l’acquisto di cassoni per la raccolta è ammissibile fino all’90 per cento della media dei conferimenti degli ultimi tre anni; ai fini della determinazione della media non vengono presi in considerazione gli anni caratterizzati da perdite straordinarie.

6.2 Per le imprese di cui al punto 2.1. che operano nel settore della vinificazione l’agevolazione di investimenti immobiliari avviene alle seguenti condizioni:

a) la costruzione, ristrutturazione e l’acquisto di strutture per la conservazione nonchè l’acquisto di contenitori viene finanziato fino ad una capacità massima di magazzinaggio pari a 1,5 volte la produzione vinicola propria media riferita agli ultimi tre anni; nella determinazione della media non vengono presi in considerazione gli anni caratterizzati da perdite di raccolto straordinarie;

b) l’acquisto di terreno viene agevolato unicamente nel caso di fusione tra aziende e rispetto ad aziende aventi una produzione propria superiore ai 20.000 ettolitri.

7. Presupposti e condizioni

per le imprese di cui al punto 2.2

7.1 Presupposto per il finanziamento delle iniziative di cui al punto 4 è il possesso da parte del richiedente o da un familiare che collabora nell'azienda di una formazione specifica oppure di aver acquisito un'esperienza professionale annuale nel rispettivo campo di attività. Il requisito della specifica formazione professionale è comprovato dalla frequenza con esito positivo di una scuola o istituto superiore o università ad indirizzo agricolo o concernente la trasformazione alimentare, di una scuola professionale per l’agricoltura ed economia domestica nonché la frequenza di un corso specifico della durata di almeno 50 ore organizzato da organizzazione pubbliche o private e riconosciuto dalla ripartizione provinciale agricoltura.

7.2 I prodotti agricoli da trasformare e commercializzati devono inoltre provenire in misura prevalente dalla propria impresa.

7.3 Per il rispettivo ambito di attività devono essere raggiunti il volume minimo di produzione, la quantità minima di animali ovvero la superficie minima coltivabile di seguito elencati:

- 50 hl di vino,

- 8000 m² di coltivazione orticola e/o di frutta minore per il finanziamento di celle frigorifere per la conservazione,

- 5 UBA bestiame nel rispetto di un carico di bestiame massimo di 2,5 UBA per ettaro di superficie foraggiera riferito alla media annuale,

- 8000 m² per la cerealicoltura,

- 200 m² per la coltivazione di erbe,

- prodotti propri per la produzione di 150 hl di succo di frutta,

- per le distillerie: materia base propria per la produzione di minimo 200 l di alcol puro,

- 30 alveari.

7.4 Con riguardo a nuove abitazioni rurali le strutture per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli sono agevolate a condizione che nell’abitazione siano già esistenti o previsti dal progetto locali da adibire a deposito. Tali depositi per il fabbisogno familiare non devono essere inferiore a 30 m².

7.5 Sono escluse le strutture ed attrezzature per la lavorazione e il commercio di pomacee nonché l’acquisto di terreno edificabile.

8. Misura dell’agevolazione

8.1 La misura dell’agevolazione ammonta:

8.1.1 per le iniziative di cui al punto 4.1.1.1, lettere a) e b), al punto 4.1.1.2 e al punto 4.1.2, lettere a) e b)

a) per le imprese di cui al punto 2.1:

• fino al 30 per cento delle spese ammissibili per investimenti edili, eccetto che per il settore della trasformazione dell’orto-frutta, e per nuovi contenitori per la conservazione di prodotti agricoli;

• fino al 20 per cento delle spese ammissibili per investimenti tecnici, compresi i cassoni per la raccolta, e per investimenti edili per la trasformazione dell’orto-frutta.

In caso di fusione d’imprese e fino a cinque anni dall’atto di fusione, l’intensità di contributo è aumentata di 10 punti; ciò vale anche per il finanziamento di investimenti tecnici per la trasformazione di latte e derivati del latte, se per i quali sia stato stipulato un accordo di cooperazione tra due o più imprese per una durata minima di cinque anni;

b) per le imprese di cui al punto 2.2:

• per gli investimenti edili fino al 40 per cento delle spese ammissibili;

• per gli investimenti tecnici fino al 30 per cento delle spese ammissibili.

8.1.2 per le iniziative di cui al punto 4.1.1.1, lettera c), e di cui al punto 4.1.2, lettera c), 30 per cento delle spese ammissibili.

8.1.3 per i mezzi di trasporto ammessi a finanziamento di cui al punto 4.1.3 fino al 20 per cento, per quelli per la commercializzazione diretta fino al 40 per cento delle spese ammissibili.

8.2 Per le iniziative di cui al punto 4.2 la misura dell’agevolazione ammonta fino al 50 per cento dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.

8.3 Per le iniziative di cui al punto 4.3 la misura dell’agevolazione ammonta fino al 50 per cento dei costi ammissibili.

8.4 Per le iniziative di cui al punto 4.4 la misura dell’agevolazione ammonta:

• fino al 50 per cento dei costi ammissibili per la formazione generale,

• fino al 25 per cento dei costi ammissibili per la formazione specifica dei costi ammissibili.

9. Modalità dell’agevolazione

9.1 Le iniziative di cui al punto 4.1 sono agevolate esclusivamente mediante concessione di mutui a tasso agevolato ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, purché le spese ammissibili ammontino ad almeno euro 400.000,00.

9.2 Le iniziative di cui ai punti 4.2, 4.3 e 4.4 non sono ammesse a finanziamento.

10. Determinazione delle spese ammissibili

10.1 Con riferimento alle imprese di cui al punto 2.1 per il calcolo delle spese ammesse a finanziamento riguardo alle iniziative di cui al punto 4.1 si tiene conto del rapporto tra la quantità dei prodotti agricoli lavorati o trasformati e la quantità dei prodotti agricoli complessivamente commercializzati.

10.1.1 Le spese sono così determinate:

a) per le iniziative di cui al punto 4.1.1.1, lett. a) sulla base dell’elenco provinciale dei prezzi indicativi per i lavori pubblici;

b) per le iniziative di cui al punto 4.1.1.1, lett. b), sulla base dei costi per metro quadrato fissati semestralmente per l'edilizia abitativa agevolata; le spese ammesse a finanziamento non possono comunque oltrepassare i costi riferiti ad una superficie massima fissata nell’allegata tabella, parte B) eccetto che per le organizzazioni di secondo grado;

c) per l’acquisto di terreni va tenuto conto dei valori indicativi relativi ai prezzi di esproprio stimati per la zona di produzione del rispettivo comune.

10.1.2 Le entrate degli ultimi cinque anni derivanti da alienazioni o da locazione di immobilizzazioni materiali finanziate con aiuti pubblici sono prese in considerazione nel caso di un nuovo simile investimento da finanziare. Il rispettivo importo da detrarre dalle spese ammesse può essere ridotto fino al 40 per cento in dipendenza di eventuali plusvalenze o della misura ridotta dei costi ammessi a finanziamento in passato.

10.1.3 Se l’immobile finanziato con aiuti pubblici è dato in locazione, dai costi ammissibili riferiti ad un nuovo investimento edile è detratta la somma di tutti i canoni maggiorati e/o scontati riferiti ad un periodo massimo di cinque anni; contratti di locazione aventi una durata fino ad un anno non vengono presi in considerazione.

10.2 Con riferimento alle imprese di cui al punto 2.2 le spese ammesse a finanziamento per le iniziative di cui al punto 4.1.1 sono così determinate:

a) per i locali destinanti a deposito o alla lavorazione non possono oltrepassare il 50 per cento dei costi per metro quadrato fissati semestralmente per l'edilizia abitativa agevolata; la superficie massima ammessa a finanziamento è di 75 m² di superficie utilizzabile;

b) per gli investimenti di cui al punto 4.1.1.1, lett. b) non possono oltrepassare i costi riferiti ad una superficie massima di 25 m² e calcolati sulla base dei costi per metro quadrato fissati semestralmente per l’edilizia abitativa agevolata.

10.2 Le spese ammissibili per le iniziative di cui al punto 4.2 concernono:

• le spese per consulenti, esperti, Università ed istituti specializzati; la spesa massima ammessa per giornata/consulente è di 900 Euro, comprese eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio.

• le spese per materiale didattico.

10.4 Le spese ammissibili per le iniziative di cui al punto 4.3 concernono: i costi sostenuti per la locazione, l’installazione e la gestione dello stand.

10.5 I costi ammissibili per le iniziative di cui al punto 4.4 sono:

• costi del personale docente,

• spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione,

• altre spese correnti, come materiali, forniture, affitto locali, traduzione simultanea,

• costi del materiale didattico,

• spese per iscrizione e partecipazione.

La spesa massima ammessa per giornata/relatore è di 900 Euro, comprese eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio.

I costi ammissibili devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci.

11. Importi minimi e importo massimo delle spese ammissibili

11.1 Gli importi minimi e quelli massimi delle spese ammissibili per il finanziamento degli investimenti di cui al punto 4.1 sono quelli definiti per categoria di impresa ai sensi dell’allegata tabella, lett. A).

11.2 Per il finanziamento delle iniziative di cui ai punti 4.2, 4.3 e 4.4 gli importi minimi delle spese ammissibili ammontano a euro 3.000,00 per domanda e quelli massimi delle spese ammissibili a euro 60.000,00 per triennio.

11.3 In deroga alle disposizioni di cui al punto 11.1 nonché al punto 9.1, terza lineetta, lettera a), le iniziative di cui al punto 4.1 realizzate da parte di imprese collettive operanti nel settore frutticolo situate in aree periferiche, in cui si effettua la riconversione in frutteti, i massimali dei costi ammissibili nel triennio possono ammontare fino a euro 15.000.000,00.

12. Consegna della domanda e documentazione

12.1 Per essere ammessi alla concessione dell’agevolazione i richiedenti devono inoltrare, prima dell’inizio dei lavori, dell’acquisto del bene o della realizzazione delle attività di cui al punto 4 alla ripartizione provinciale agricoltura apposita domanda avente il seguente contenuto:

• la denominazione dell’impresa e forma giuridica,

• la sede dell’impresa,

• le generalità ed i dati anagrafici del legale rappresentante,

• la partita dell’imposta sul valore aggiunto,

• i dati bancari compreso l’IBAN,

• l’oggetto della domanda di contributo,

• la dichiarazione di non aver richiesto o percepito altre agevolazioni di qualsiasi genere per quanto costituisce l’oggetto della domanda anche presso altri enti.

12.2 Alla domanda devono inoltre essere allegati a seconda del caso i seguenti documenti:

• la documentazione tecnica,

• la concessione edilizia, se richiesta,

• in caso di acquisto di terreno o immobili, il contratto d’acquisto preliminare e i rispettivi certificati di proprietà,

• il preventivo di spesa o offerta,

• la delibera del consiglio di amministrazione oppure dell’assemblea generale avente ad oggetto l’investimento da agevolare,

• una descrizione dell’impresa e dell’attività di trasformazione e di commercializzazione,

• una descrizione dell’iniziativa che dovrà essere agevolata,

• il calcolo della rentabilitá/redditività in caso di singoli investimenti, il cui valore superi euro 300.000,00,

• piano di formazione rispettivamente progetto della diffusione di conoscenze.

12.3 Nel rispetto dei limiti massimi fissati per triennio con riguardo ai costi ammissibili nell’allegata tabella, parte A), di norma può essere presentata una domanda di aiuto all’anno per ciascuna delle iniziative di cui al punto 4.

13. Obblighi

13.1 La concessione dell’aiuto comporta l’obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d’uso degli investimenti edili per almeno dieci anni e degli investimenti tecnici per almeno cinque anni nonché il divieto di alienare tali beni entro i rispettivi periodi di tempo.

13.2 Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione dell’aiuto concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso. La durata residua è calcolata dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell’agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L’importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi legali maturati.

14. Criteri generali

Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale in servizio presso la ripartizione agricoltura incaricato della sorveglianza sull’applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l’oggetto del contributo concesso.

15. Anticipi ed acconti

15.1. Con riferimento agli investimenti ammessi alle agevolazioni ai sensi del presente provvedimento, possono essere, dopo aver assunto l’impegno di acquistare ovvero dopo iniziati i lavori, erogati anticipi fino al 50 per cento del contributo concesso ovvero acconti proporzionati ai lavori già eseguiti ed agli acquisti già effettuati e debitamente accertati dai competenti funzionari dell’amministrazione provinciale.

15.2 Nel caso di mancata realizzazione degli investimenti agevolati entro il termine fissato con l’atto di concessione, i beneficiari sono tenuti a restituire le somme erogate, maggiorate degli interessi pari al tasso legale ai sensi dell’articolo 19 della legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18.

16. Liquidazione del contributo

16.1 La liquidazione del contributo concesso o del saldo, qualora sia stato erogato l’anticipo di cui al punto 15, avviene su presentazione della relativa domanda di corredata dalla documentazione inerente la spesa ammessa a contributo da parte dei beneficiari e la verifica della sua regolarità da parte dell’Ufficio provinciale competente.

16.2 Con la richiesta di liquidazione finale il richiedente si impegna a rispettare gli obblighi di cui all’articolo 13 per i periodi ivi indicati.

Inoltre il richiedente deve dichiarare, ove necessario, che la denuncia di accatastamento o variazione è stata presentata al catasto urbano e che ogni altro adempimento normativo per iniziare l’attività è stato assolto.

17. Revoca

17.1 Qualora in occasione della verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione del contributo ovvero del saldo, nel caso sia stato erogato un anticipo, venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo in riferimento a singole spese nel relativo periodo, il beneficiario decade dall’agevolazione concessa in riferimento a queste ed il contributo è ridotto in proporzione.

17.2 Qualora sia stato erogato un anticipo ed il contributo viene ridotto ai sensi del comma 1 in misura maggiore all’ammontare del saldo, il beneficiario deve restituire la somma corrispondente alla parte dell’anticipo, sulla quale si ripercuote la decurtazione del contributo, e maggiorata degli interessi legali.

17.3 Qualora invece venga accertata in occasione o dopo la liquidazione del contributo la mancanza di presupposti per la sua concessione o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del contributo o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo, il beneficiario decade dallo stesso e, qualora già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.

17.4 Nel caso venga agevolato l’acquisto a mezzo di contratto locazione finanziaria il contributo deve essere restituito aumentato degli interessi legali qualora alla scadenza del contratto di leasing il bene non venga riscattato, a meno che il contratto di locazione finanziaria non abbia una durata pari alla vita utile del bene dato in locazione.

18. Controlli

18.1 Ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modificazioni, i controlli a campione vengono eseguiti annualmente nella misura minima del 6 per cento delle iniziative agevolate.

18.2 I predetti controlli, ad eccezione per le autocertificazioni, non trovano applicazione con riguardo ad iniziative agevolate, la cui regolare realizzazione è verificata direttamente da funzionari della ripartizione provinciale agricoltura tramite controlli adeguati e sulla base di un apposito verbale di accertamento.

18.3 La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante un’estrazione a sorte effettuata da parte di una commissione composta dal direttore della Ripartizione provinciale agricoltura, o da un suo delegato, dal direttore dell’ufficio competente ad erogare il rispettivo aiuto e dal funzionario addetto. In ordine all’estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale.

18.4 I controlli amministrativi, nonché i sopralluoghi sono eseguiti da impiegati della Ripartizione provinciale agricoltura e convalidati mediante un verbale di accertamento.

18.5 In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

19. Divieto di cumulo

Gli aiuti previsti dal presente provvedimento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati o con gli aiuti di importanza minore ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi – coincidenti in parte o integralmente – ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto applicabili all’aiuto in questione in base al Regolamento n. 800/2008.

20. Efficacia e applicabilità

20.1 Il presente regime d’aiuti diviene efficace dopo che la Commissione accusa ricevuta della sintesi delle rispettive informazioni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.

20.2 Per le domande presentate anteriormente all’entrata in vigore dei presenti criteri e modalità, si applica il regime di aiuti efficace al momento della presentazione della domanda.

20.3 Il presente regime d’aiuti si applica fino al 31 dicembre 2013.

Tabelle/Tabella

A) Mindestbeträge und Höchstbeträge der anerkannten Kosten / Costi ammissibili minimi e massimi (in Euro)

Unternehmens-

kategorie

Categoria d’impresa

Jahresumsatz der verarbeiteten oder vermarkteten landwirtschaftlichen Produkte

Fatturato annuo dei prodotti agricoli trasformati o commercializzati (Euro)

Anerkannte Kosten / costi ammissibili

Minimum je Gesuch

minimo per domanda

(Euro)

Höchstbeträge im

Dreijahreszeitraum

massimali nel triennio (Euro)

I

bis/fino 500.000,00

7.500,00

400.000,00

II

ab/da 500.001,00 bis/fino 2.000.00,00

25.000,00

1.500.000,00

III

ab/da 2.000.001,00 bis/fino 5.000.000,00

50.000,00

3.000.000,00

IV

ab/da 5.000.001,00

100.000,00

5.000.000,00

B) Anerkannte Fläche / Superficie ammissibile

1. Verkaufs- und Verkostungsräume / locali di vendita e di degustazione

Kategorie / categoria

Maximale Fläche / massimali di superficie (m²)

I

25

II

50

III

80 + 100  für Verkostung/per degustazione

IV

100 + 150 für Verkostung/per degustazione

2. Verwaltungs- und Belegschaftsräume / uffici e locali per le maestranze

Kategorie / categoria

Maximale Fläche / massimali di superficie (m²)

I

15

II e III

50 + 100 für Belegschaft/per maestranze

IV

200 + 400 für Belegschaft/per maestranze

 

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ActionAction Delibera 19 marzo 2012, n. 385
ActionAction Delibera 19 marzo 2012, n. 409
ActionAction Delibera 26 marzo 2012, n. 428
ActionAction Delibera 26 marzo 2012, n. 474
ActionAction Delibera 7 maggio 2012, n. 630
ActionAction Delibera 14 maggio 2012, n. 690
ActionAction Delibera 21 maggio 2012, n. 762
ActionAction Delibera 29 maggio 2012, n. 794
ActionAction Delibera 29 maggio 2012, n. 798
ActionAction Delibera 4 giugno 2012, n. 819
ActionAction Delibera 4 giugno 2012, n. 823
ActionAction Delibera 25 giugno 2012, n. 925
ActionAction Delibera 2 luglio 2012, n. 999
ActionAction Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
ActionAction Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
ActionAction Delibera 16 luglio 2012, n. 1093
ActionAction Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
ActionAction Delibera 16 luglio 2012, n. 1114
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1141
ActionAction Delibera 17 agosto 2012, n. 1202
ActionActionAllegato
ActionActionTabelle/Tabella
ActionAction Delibera 17 agosto 2012, n. 1214
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1220
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1283
ActionAction Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
ActionAction Delibera 10 settembre 2012, n. 1324
ActionAction Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
ActionAction Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
ActionAction Delibera 17 settembre 2012, n. 1406
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1426
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1427
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1435
ActionAction Delibera 1 ottobre 2012, n. 1456
ActionAction Delibera 22 ottobre 2012, n. 1541
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613
ActionAction Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
ActionAction Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1768
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
ActionAction Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
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