4.1 Investimenti in immobilizzazioni
4.1.1 Gli investimenti edili concernono:
4.1.1.1 la costruzione, ristrutturazione, il miglioramento e l’acquisto di:
a) strutture per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) locali per la vendita, per gli uffici e per le maestranze, purchè situati presso lo stabilimento, eccetto che per le imprese di cui al punto 2.2, per le quali i locali per la vendita possono trovarsi sulla superficie aziendale;
c) strutture per la tutela ambientale in misure di risparmio energetico ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. b), del Reg. (CE) n. 800/2008, nonché per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 23 del Reg. (CE) n. 800/2008.
4.1.1.2 l‘acquisto di terreno edificabile.
4.1.2 Gli investimenti tecnici concernono l’acquisto di:
a) nuove macchine, attrezzature tecniche ed impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e per i sistemi di gestione della qualità di prodotti agricoli;
b) nuovi contenitori per la raccolta o la conservazione di prodotti agricoli e lo smaltimento dei rispettivi sottoprodotti;
c) nuove macchine ed impianti per la tutela ambientale in misure di risparmio energetico ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. b), del Reg. (CE) n. 800/2008, nonché per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 23 del Reg. (CE) n. 800/2008.
4.1.3 Dall'aiuto è escluso l’acquisto di:
• botti di legno con capienza inferiore ai 700 litri per la vinificazione,
• autovetture e di mezzi di trasporto interno ed esterno, esclusi
•quelli per la raccolta del latte,
• quelli per la commercializzazione diretta da parte di imprese collettive con un fatturato annuo massimo pari a euro 100.000,00,
• i carrelli elevatori in prima dotazione,
• arredamento per l’ufficio inclusi gli impianti EDP ed i computer per la vendita, e arredamento per le sale sedute, per i locali di vendita e di degustazione.
• impianti per la trasformazione e commercializzazione di latte e derivati del latte in imprese collettive di trasformazione e commercializzazione, se in un tale impresa a livello provinciale e per il rispettivo ramo di produzione sia ancora disponibile capacità produttiva.
4.2. Servizi di consulenza quali le:
• rilevazioni, studi, inclusi quelli in materia ambientale di cui all’articolo 24 del Reg. (CE) n. 800/2008, e analisi,
• consulenze rivolte al miglioramento tecnologico dei prodotti e dei processi produttivi,
• consulenze riguardanti il posizionamento sul mercato e il miglioramento della struttura organizzativa, acquisite mediante l’utilizzo di esperti esterni all’impresa,
• consulenze rivolte all’acquisizione di know-how informatico,
• consulenze riguardanti il miglioramento e la riqualificazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro, la prevenzione infortuni, il ricollocamento dei lavoratori in esubero, e la costituzione di cooperazioni fra imprese.
4.2.1 I servizi di consulenza devono essere prestati da consulenti esterni. La natura di detti servizi non è continuativa o periodica; essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.
4.3 Partecipazione a fiere
I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l’installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un’impresa ad una determinata fiera o mostra.
4.4 Formazione
La formazione generale e specifica dei dipendenti delle imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli di cui al punto 2.