Criteri e modalità relativi all’incentivazione del miglioramento qualitativo delle imprese di trasformazione e commercializzazione delle patate da seme
I presenti criteri e modalità stabiliscono ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera l) della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, disposizioni relative alla produzione e commercializzazione di prodotti agricoli e precisamente delle patate da seme.
2.1 Il presente aiuto si prefigge di garantire un elevato livello qualitativo della produzione delle patate da seme.
Tale scopo può essere raggiunto mantenendo il livello di presenza di virosi nei sementi il più basso possibile. Si rende quindi necessario immettere ripetutamente nella propagazione materiale selezionato di alta qualità e verificare mediante analisi di laboratorio la qualità delle sementa.
2.2 Il mantenimento della pataticoltura in zone d’altitudine adeguate alla coltivazione della patata da seme costituisce inoltre una diversificazione gradita della produzione agricola provinciale e preserva, a causa del necessario avvicendamento, la fertilità dei terreni arativi.
Beneficiari del presente aiuto sono imprese collettive che operano nel settore della lavorazione, dello stoccaggio e della commercializzazione delle patate da seme.
Sono ammesse a finanziamento quelle iniziative, che garantiscono un elevato standard fitosanitario della produzione di patate da seme, precisamente:
spese per l’acquisto di tuberi semi selezionati,
spese per l’esecuzione di analisi di laboratorio, anche tramite terzi.
5.1 Il finanziamento delle iniziative di cui al punto 4 avviene mediante la concessione di contributi in conto capitale ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 in forma di aiuto de minimis a favore di imprese che operano nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
5.2 La percentuale di agevolazione ammonta fino al 50% della spesa ammessa per iniziative di cui al punto 4, esclusi le spese di trasporto e l’IVA.
L’importo massimo dell’aiuto concesso al beneficiario non deve superare euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
7.1 Le domande corredate con un elenco dei costi preventivati devono essere presentate alla Ripartizione agricoltura prima dell’effettuazione degli acquisti.
7.2 In deroga alla disposizione di cui al punto 7.1 le spese di cui alle iniziative ammesse ai sensi del punto 4 effettuate nell’anno 2012 possono essere ammesse al finanziamento indipendentemente dalla data di presentazione della rispettiva domanda.
7.3 L’Ufficio provinciale per la frutti- viticoltura verifica l’ammissibilità all’aiuto e l’adeguatezza delle spese preventivate, predisponendo il parere economico di cui all’articolo 1 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche.
La liquidazione dell’aiuto avviene su presentazione della relativa domanda corredata dalla documentazione inerente la spesa ammessa da parte del beneficiario e dopo che l’ufficio provinciale competente ha verificato la loro regolarità tramite controlli adeguati e sulla base di un apposito verbale di accertamento.
Qualora in occasione della verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione del contributo venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione dell’aiuto per singole spese o la sua totalità il beneficario decade dall’agevolazione concessa in riferimento a queste o il contributo è ridotto in proporzione.
Gli aiuti previsti dal presente provvedimento non possono essere cumulati con altri finanziamenti relativi agli stessi costi.