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Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
Modifica dei criteri e modalità relativi agli aiuti per investimenti in imprese intermedie attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (modificata con delibera n. 603 del 22.04.2013 e delibera n. 211 del 25.02.2014)

Allegato

Criteri e modalità relativi agli aiuti agli investimenti a favore di imprese intermedie attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

1. Oggetto dell’aiuto e armonizzazione con le norme della CE

1.1 presenti criteri e modalità stabiliscono, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. b) della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, disposizioni concernenti gli aiuti per progetti di investimento iniziale in imprese intermedie attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Essi sono redatti in conformità alle disposizioni contenute nel capitolo IV B, ed in particolare al punto 42, lett. d), degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

1.2 Dai presenti aiuti sono escluse le piccole e medie imprese, le grandi imprese agricole.

2. Beneficiari

2.1 Beneficiari dei presenti aiuti sono le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di latte e derivati del latte, di ortaggi, patate e di frutta commestibile, non contemplate dall’articolo 2, paragrafo 1, della Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, ma che hanno meno di 750 dipendenti e/o un fatturato annuo non superiore a 200 mio EURO.

2.2 Se il richiedente è un’organizzazione di produttori oppure un suo socio operante nel settore orto-frutticolo il finanziamento degli attivi materiali avviene esclusivamente nell’ambito dei Piani operativi approvati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/07. Ne sono esclusi gli investimenti tecnici per la trasformazione di frutta e verdura da parte di un'organizzazione di produttori.

3. Definizioni

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, si intende per :

• „trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l’eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita”;

• „commercializzazione di prodotti agricoli”: la detenzione o l’esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercia-lizzazione se avviene in locali separati, riservati a questa attività.

4. Iniziative ammesse

4.1 Gli aiuti sono concessi per un progetto di investimento iniziale in attivi materiali.

4.2 Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali riguardanti:

- la creazione di un nuovo stabilimento,

- l’ampliamento di uno stabilimento esistente.

- La diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi o

- un cambiamento fondamentale o un ampliamento di un processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

Per “attivi materiali” si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari.

4.3 In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato.

Dall’aiuto è escluso l’acquisto di:

• autovetture e di mezzi di trasporto interno ed esterno, esclusi quelli per la raccolta del latte ed i carrelli elevatori in prima dotazione,

• arredamento per l’ufficio inclusi gli impianti EDP ed i computer per la vendita, e arredamento per le sale delle riunioni e per i locali di vendita.

• impianti per la trasformazione e commercializzazione di latte e derivati del latte in imprese collettive di trasformazione e commercializzazione, se a livello provinciale in un tale impresa e per il rispettivo ramo di produzione sia ancora disponibile capacità produttiva.

5. Misura e forma dell’aiuto

5.1 La misura dell’agevolazione ammonta fino al 20 per cento dei costi di investimento ammissibili.

5.2 Le iniziative d’investimento sono agevolate esclusivamente mediante concessione di mutui a tasso agevolato ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, purché le spese ammissibili ammontino ad almeno euro 400.000,00.

6. Condizioni

6.1 Gli attivi acquisiti devono essere nuovi.

6.2 L’acquisizione degli attivi direttamente collegati ad uno stabilimento può essere considerata un investimento iniziale a condizione che lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, e che venga comperato da un investitore indipendente.

6.3 Non possono essere concessi aiuti per investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni e limitazioni eventualmente previste da organizzazioni di mercato che comprendono regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia.

7. Determinazione delle spese ammissibili

7.1 Gli aiuti agli investimenti vengono calcolati facendo riferimento ai costi degli investimenti materiali risultanti dal progetto di investimento iniziale.

7.2 Le spese sono così determinate:

a) per le strutture per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sulla base dell’elenco provinciale dei prezzi indicativi per i lavori pubblici;

b) per i locali di vendita, gli uffici ed i locali per le maestranze, purché situati presso lo stabilimento, sulla base dei costi per metro quadrato fissati semestralmente per l'edilizia abitativa agevolata.

7.3 Ai fini del calcolo delle spese ammissibili si tiene conto delle entrate degli ultimi cinque anni derivanti da alienazioni o da locazione di immobilizzazioni materiali finanziate con aiuti pubblici. Il rispettivo importo da detrarre dalle spese ammesse può essere ridotto fino al 40 per cento in dipendenza di eventuali plusvalenze o della misura ridotta dei costi ammessi a finanziamento in passato.

7.4 Se l’immobile finanziato con aiuti pubblici è dato in locazione, dai costi ammissi-bili riferiti ad un nuovo investimento edile è detratta la somma di tutti i canoni maggio-rati e/o scontati riferiti ad un periodo massimo di cinque anni; contratti di loca-zione aventi una durata fino ad un anno non vengono presi in considerazione.

7.5 Per i locali di vendita la superficie massima ammessa a finanziamento è pari a 100 m². Per gli uffici la superficie massima ammessa a finanziamento è pari a 300 m², per i locali per le maestranze 500 m².

8. Importo minimo delle spese ammissibili

L’importo minimo delle spese ammissibili è pari a 200.000,00 Euro.

9. Consegna della domanda e documentazione

9.1 Per essere ammessi alla concessione dell’agevolazione i richiedenti devono inol-trare, prima dell’inizio dei lavori, dell’acquisto del bene o della realizzazione delle attività di cui al punto 4 alla ripartizione provinciale agricoltura apposita domanda avente il seguente contenuto:

• la denominazione dell’impresa e forma giuridica,

• la sede dell’impresa,

• le generalità ed i dati anagrafici del legale rappresentante,

• la partita dell’imposta sul valore aggiunto,

• i dati bancari compreso l’IBAN,

• l’oggetto della domanda di contributo,

• la dichiarazione di non aver richiesto o percepito altre agevolazioni di qualsiasi genere per quanto costituisce l’oggetto della domanda anche presso altri enti.

9.2 Alla domanda devono inoltre essere allegati a seconda del caso i seguenti documenti:

• la documentazione tecnica,

• la concessione edilizia, se richiesta,

• il preventivo di spesa o offerta,

• la delibera del consiglio di amministra-zione oppure dell’assemblea generale avente ad oggetto l’investimento da agevolare,

• una descrizione dell’impresa e dell’attività di trasformazione e di commercializzazione,

• una descrizione dell’iniziativa che dovrà essere agevolata,

• calcolo della redditività in caso di singoli investimenti, il cui valore superi euro 1.000.000,00.

10. Obblighi

10.1 La concessione dell’aiuto comporta l’obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d’uso degli investimenti edili per almeno dieci anni e degli investimenti tecnici per almeno cinque anni nonché il divieto di alienare tali beni entro i rispettivi periodi di tempo.

10.2 Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione dell’aiuto concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso. La durata residua è calcolata dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell’agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L’importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi legali maturati.

11. Criteri generali

Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale in servizio presso la ripartizione agricoltura incaricato della sorveglianza sull’applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l’oggetto del contributo concesso.

12. Anticipi ed acconti

12.1. Con riferimento agli investimenti ammessi alle agevolazioni ai sensi del presente provvedimento, possono essere, dopo aver assunto l’impegno di acquistare ovvero dopo iniziati i lavori, erogati anticipi fino al 50 per cento del contributo concesso ovvero acconti proporzionati ai lavori già eseguiti ed agli acquisti già effettuati e debitamente accertati dai competenti funzionari dell’amministrazione provinciale.

12.2 Nel caso di mancata realizzazione degli investimenti agevolati entro il termine fissato con l’atto di concessione, i beneficiari sono tenuti a restituire le somme erogate, maggiorate degli interessi pari al tasso legale ai sensi dell’articolo 19 della legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18.

13. Liquidazione del contributo

13.1 La liquidazione del contributo concesso o del saldo, qualora sia stato erogato l’anticipo di cui al punto 12, avviene su presentazione della relativa domanda di corredata dalla documentazione inerente la spesa ammessa a contributo da parte dei beneficiari e la verifica della sua regolarità da parte dell’Ufficio provinciale competente.

13.2 Con la richiesta di liquidazione finale il richiedente si impegna a rispettare gli obblighi di cui all’articolo 10 per i periodi ivi indicati.

Inoltre il richiedente deve dichiarare, ove necessario, che la denuncia di accatastamento o variazione è stata presentata al catasto urbano e che ogni altro adempimento normativo per iniziare l’attività è stato assolto.

14. Revoca

14.1 Qualora in occasione della verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione del contributo ovvero del saldo, nel caso sia stato erogato un anticipo, venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo in riferimento a singole spese nel relativo periodo, il beneficiario decade dall’agevolazione concessa in riferimento a queste ed il contributo è ridotto in proporzione.

14.2 Qualora sia stato erogato un anticipo ed il contributo viene ridotto ai sensi del comma 1 in misura maggiore all’ammontare del saldo, il beneficiario deve restituire la somma corrispondente alla parte dell’anticipo, sulla quale si ripercuote la decurtazione del contributo, e maggiorata degli interessi legali.

14.3 Qualora invece venga accertata in occasione o dopo la liquidazione del contributo la mancanza dei presupposti per la sua concessione o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del contributo o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo, il beneficiario decade dallo stesso e, qualora già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.

15. Controlli

15.1 Ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modificazioni, i controlli a campione vengono eseguiti annualmente nella misura minima del 6 per cento delle iniziative agevolate.

15.2 I predetti controlli, ad eccezione per le autocertificazioni, non trovano applica-zione con riguardo ad iniziative agevolate, la cui regolare realizzazione è verificata direttamente da funzionari della ripartizione provinciale agricoltura tramite controlli adeguati e sulla base di un apposito verbale di accertamento.

15.3 La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante un’estrazione a sorte effettuata da parte di una commissione composta dal direttore della Ripartizione provinciale agricoltura, o da un suo delegato, dal direttore dell’ufficio competente ad erogare il rispettivo aiuto e dal funzionario addetto. In ordine all’estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale.

15.4 I controlli amministrativi, nonché i sopralluoghi sono eseguiti da impiegati della Ripartizione provinciale agricoltura e convalidati mediante un verbale di accertamento.

15.5 In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

16. Divieto di cumulo

Gli aiuti previsti dal presente provvedimento non possono essere cumulati con gli aiuti di importanza minore ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi - coincidenti in parte o integralmente – ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto applicabili all’aiuto in questione in base al Regolamento n. 800/2008.

17. Efficacia e applicabilità

Il presente regime di aiuto si applica fino al 31 dicembre 2013 e comunque fino all’applicabilità degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

 

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