In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 121)
Ordinamento dell'apprendistato

1)
Pubblicata nel B.U. 10 luglio 2012, n. 28.

CAPO I
Disposizioni generali 

Art. 1 (Definizioni)   delibera sentenza

(1) Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale nonché il diploma di istruzione secondaria superiore;
  2. apprendistato professionalizzante;
  3. apprendistato di alta formazione e ricerca. 2)

(2)  Ai fini della presente legge, per parti sociali si intendono le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale.

massimeDelibera 17 dicembre 2012, n. 1904 - Comunicazione dei dati relativi al rapporto di apprendistato necessari per l'iscrizione dell'apprendista alla scuola professionale
2)
L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.

Art. 2 (Attività professionali oggetto di apprendistato)         delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale stabilisce l’elenco delle attività professionali oggetto di apprendistato, articolato nelle seguenti tre sezioni:

  1. le attività professionali oggetto di apprendistato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), che portano ad una qualifica, sono stabilite sentite le parti sociali;
  2. le attività professionali oggetto di apprendistato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), che portano ad un diploma professionale, sono stabilite sentite le parti sociali;
  3. le attività professionali oggetto di apprendistato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), per le quali ai sensi dell’articolo 20 è previsto un ordinamento formativo, sono stabilite d’intesa con le parti sociali a livello provinciale o nel rispettivo settore a livello provinciale.
massimeDelibera 30 agosto 2022, n. 604 - Elenco delle attività professionali oggetto di apprendistato
massimeDelibera 16 giugno 2020, n. 417 - Misure in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019: La formazione per formatori/formatrici d’apprendisti, il corso obbligatorio nell'apprendistato professionalizzante
massimeDelibera 23 luglio 2012, n. 1135 - Lista delle professioni oggetto di apprendistato e standard formativi aziendali di cui alla LP 04 luglio 2012, n. 12
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988 - Disciplina della durata dell´apprendistato

Art. 3 (Comunicazione del rapporto di apprendistato)    delibera sentenza

(1) In caso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nonché per il diploma di istruzione secondaria superiore di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e in caso di apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo di cui all’articolo 20, il datore/la datrice di lavoro trasmette alla Provincia autonoma di Bolzano, denominata di seguito Provincia, insieme alla comunicazione di assunzione con contratto di apprendistato, anche i dati relativi al rapporto di apprendistato necessari ai fini dell’iscrizione dell’apprendista alla scuola professionale. La Giunta provinciale stabilisce quali dati debbano essere trasmessi. 3)

massimeDelibera 17 dicembre 2012, n. 1904 - Comunicazione dei dati relativi al rapporto di apprendistato necessari per l'iscrizione dell'apprendista alla scuola professionale
3)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.

Art. 4 (Promozione)    delibera sentenza

(1)  Al fine di promuovere e sviluppare l’apprendistato e di informare i giovani sulla formazione duale, la Provincia può effettuare manifestazioni, iniziative e ricerche. La Provincia può inoltre finanziare la partecipazione di apprendisti a tali manifestazioni.

(2)  La Provincia può concedere contributi a enti pubblici e a privati che svolgono iniziative di cui al comma 1.

(3)  Allo scopo di promuovere l'occupazione giovanile, facilitare l'entrata dei giovani nel mondo del lavoro e assicurare al mercato del lavoro locale la necessaria forza lavoro, la Provincia può erogare alle aziende dei contributi per compensare in parte le spese di formazione e per motivarle ad assumere e a formare degli apprendisti. Detti contributi sono concessi solo per gli apprendisti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).

massimeDelibera N. 2046 del 16.06.2008 - Criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di concorsi comparativi nell'ambito dell'artigianato, della gastronomia, del commercio e servizi.
massimeDelibera N. 734 del 10.03.2008 - Approvazione dei criteri per contributi per la partecipazione al campionato mondiale dei mestieri ai sensi dell'art. 8 della Legge Provinciale 20 marzo 2006 n. 2, »Ordinamento dell'apprendistato

CAPO II
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale nonché il diploma di istruzione secondaria superiore 4)

Art. 5 (Obiettivi, durata ed età)   delibera sentenza

(1) L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale permette di conseguire, in tre anni, la qualifica professionale o in quattro anni, il diploma professionale.

(2)  Con i giovani che hanno acquisito la qualifica in un’attività professionale oggetto di apprendistato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), può essere stipulato un ulteriore contratto di apprendistato della durata di un anno finalizzato all’acquisizione del diploma professionale.

(3)  Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato di durata non superiore a due anni, con i giovani che frequentano il corso di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che si conclude con l’esame di Stato.

(4)  Con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nonché per il diploma di istruzione secondaria superiore possono essere assunti i giovani che hanno compiuto i quindici anni di età e fino al compimento dei venticinque.

(5)  Il contratto di apprendistato può essere prorogato al massimo per un anno, nel caso in cui, al termine dei percorsi formativi di cui ai commi 1, 2 e 3, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma professionale o il diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori.

(6)  Gli articoli da 6 a 17 di questo capo trovano applicazione solo nel caso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a). 5)

massimeDelibera 10 luglio 2018, n. 673 - Disciplina del protocollo tra istituzione formativa e datore/datrice di lavoro dell’apprendistato per il conseguimento del diploma di superamento dell’esame di Stato
5)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.

Art. 6 (Ordinamento formativo e standard)     delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, stabilisce l’ordinamento formativo per ciascuna professione oggetto di apprendistato. Tale ordinamento comprende la descrizione del profilo professionale, il titolo conseguibile, la durata dell’apprendistato, il quadro formativo aziendale, la quantità della formazione formale impartita dalla scuola professionale o in altri luoghi di apprendimento e il programma didattico. Per la descrizione dei profili professionali delle professioni artigiane oggetto di apprendistato si rimanda al rispettivo profilo professionale, se esistente, approvato ai sensi dell’articolo 22 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1. 6)

(2)  Il programma didattico contiene gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione formale impartita dalla scuola professionale e, se previsto, negli altri luoghi di apprendimento. Il quadro formativo aziendale contiene le competenze e le conoscenze che in azienda devono essere trasmesse all'apprendista.

(3) L’ordinamento formativo è considerato piano formativo individuale e protocollo tra istituzione formativa e datore/datrice di lavoro ai sensi delle disposizioni statali. 7)

(4)  Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, le competenze acquisite tramite l’apprendistato sono considerate crediti formativi per scuole secondarie superiori e per corsi di formazione professionale, tenendo conto della parte di formazione scolastica e di quella aziendale.

(5)  Una parte dell’apprendistato può essere assolta fuori provincia, purché essa sia equiparabile, in merito a contenuti e durata, con la formazione in apprendistato in Alto Adige prevista per la relativa professione.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988 - Disciplina della durata dell´apprendistato
6)
L'art. 6, comma 1, è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
7)
L'art. 6, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.

Art. 7 (Riconoscimento di abilità individuali)   delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi che comportano una durata ridotta dell’apprendistato a scuola ed in azienda.

(2)  In considerazione dei criteri ai sensi del comma 1, il direttore/la direttrice della scuola professionale esenta completamente o parzialmente dall’obbligo di frequenza della scuola professionale gli apprendisti/le apprendiste che dispongono già di competenze nella professione oggetto di apprendistato o di crediti formativi concernenti la cultura generale. Nel contempo può obbligare questi apprendisti/queste apprendiste alla frequenza di corsi alternativi con durata corrispondente a quella prevista per le lezioni nella scuola professionale.

(3)  Per l’esenzione completa dalla frequenza della scuola professionale per uno o più anni scolastici è necessario un coordinamento della durata formativa fra scuola e azienda.

(4)  La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, può definire, per persone con difficoltà di apprendimento, professioni oggetto d’apprendistato specifiche, che dopo un apprendistato con durata di almeno due anni permettano di acquisire un attestato corrispondente al livello 1 o 2 del Quadro europeo delle qualifiche.

massimeDelibera 5 luglio 2022, n. 481 - Criteri per il riconoscimento di crediti formativi che comportano una durata ridotta dell’apprendistato in azienda e della formazione scolastica professionale

Art. 8 (Compiti dell’azienda in cui si svolge l’apprendistato e standard formativi aziendali)     delibera sentenza

(1)  L’azienda in cui si svolge l’apprendistato è obbligata a fornire la migliore formazione possibile all’apprendista. Il datore/La datrice di lavoro e il formatore/la formatrice verificano e valutano periodicamente l’andamento dell’apprendimento.

(2)  Se un’azienda intende formare apprendisti per la prima volta in una determinata professione, il/la titolare dell’azienda oppure il suo/la sua rappresentante legale deve comunicare al competente ufficio provinciale, prima dell’assunzione, che gli standard formativi di cui al comma 3 sono rispettati per la relativa professione.

(3)  La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, stabilisce gli standard per la formazione aziendale in osservanza dei seguenti principi:

  1. il formatore/la formatrice è in possesso delle necessarie competenze professionali e di una formazione per formatori/formatrici riconosciuta dalla Provincia o di competenze equivalenti;
  2. il luogo destinato alla formazione deve essere allestito e organizzato in modo che possa essere realizzato il quadro formativo aziendale;
  3. nel caso in cui il datore/la datrice di lavoro nella sua azienda non copra l’intero quadro formativo aziendale, si impegna a garantire la necessaria formazione integrativa extra oppure interaziendale  ai sensi dell'articolo 15; 8)
  4. il datore o la datrice di lavoro non devono essere stati condannati/state condannate con sentenza passata in giudicato per avere recato danni fisici, psichici o morali al personale dipendente ovvero, se condannati/condannate, devono essere stati riabilitati/state riabilitate.

(3/bis) Gli standard di cui al comma 3 sono considerati requisiti del datore/della datrice di lavoro ai sensi delle disposizioni statali ai fini della stipula dei contratti di apprendistato. Con la comunicazione di cui al comma 2 il datore/la datrice di lavoro dichiara di soddisfare i requisiti richiesti. 9)

(4)  I docenti/Le docenti della scuola professionale informano il direttore/la direttrice della propria scuola se nel corso della loro attività di insegnamento constatano rilevanti lacune formative negli apprendisti.

(5)  La Provincia promuove lo sviluppo della qualità della formazione aziendale attraverso l'introduzione di un'apposita certificazione per aziende che curano la formazione di apprendisti/apprendiste. A questo scopo la Giunta provinciale, sentite le parti sociali, definisce i criteri per il riconoscimento di un’azienda quale azienda certificata per la formazione di apprendisti/apprendiste.

(6)  La formazione aziendale può essere svolta anche in istituzioni pubbliche. In tal caso la formazione non è basata su un contratto di apprendistato ma su un altro rapporto di lavoro di natura formativa. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per tale tipo di formazione aziendale. 10)

massimeDelibera 16 giugno 2020, n. 417 - Misure in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019: La formazione per formatori/formatrici d’apprendisti, il corso obbligatorio nell'apprendistato professionalizzante
massimeDelibera 5 aprile 2016, n. 354 - Approvazione dei criteri per la formazione aziendale in una professione oggetto d'apprendistato nell'ambito di una misura di riabilitazione lavorativa
massimeDelibera 23 luglio 2012, n. 1135 - Lista delle professioni oggetto di apprendistato e standard formativi aziendali di cui alla LP 04 luglio 2012, n. 12
8)
La lettera c) dell'art. 8, comma 3, è stata così modificata dall'art. 6, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.
9)
L'art. 8, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.
10)
L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1, e successivamente così sostituito dall'art. 29, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

Art. 9 (Obblighi del datore di lavoro/della datrice di lavoro)      delibera sentenza

(1)  Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, il datore/la datrice di lavoro è tenuto/tenuta a:

  1. garantire la formazione conforme al quadro formativo aziendale;
  2. formare personalmente l’apprendista oppure incaricare un formatore/una formatrice della formazione in azienda; il formatore/la formatrice deve in ogni caso possedere i requisiti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a);
  3. esonerare l’apprendista dal lavoro per le lezioni della scuola professionale e per l’esame di fine apprendistato nonché verificare la regolarità della frequenza della scuola professionale;
  4. 11)
  5. su richiesta, informare chi esercita la potestà e la scuola professionale sull’andamento dell’apprendimento dell’apprendista;
  6. in caso di risoluzione anticipata del contratto di apprendistato, documentare le competenze acquisite dall’apprendista.
massimeDelibera N. 953 del 26.03.2007 - Determinazione delle modalità per il controllo a campione concernente l'autocertificazione dei requisiti per la formazione di apprendisti ai sensi della L.P. 20 marzo 2006, n. 2
massimeDelibera N. 2591 del 17.07.2006 - Approvazione dei requisiti standard per la formazione aziendale di apprendisti, di cui alla L.P. del 20 marzo 2006, n. 2
11)
La lettera d) dell'art. 9, comma 1, è stata abrogata dall'art. 18, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.

Art. 10 (Obblighi dell’apprendista)

(1)  Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, l’apprendista è tenuto/a a:

  1. svolgere con diligenza le mansioni affidategli/affidatele nell’ambito della formazione;
  2. frequentare regolarmente la scuola professionale e rispettare il regolamento scolastico, nonché partecipare alla formazione formale prevista in azienda;
  3. esibire al datore/alla datrice di lavoro e al formatore/alla formatrice le pagelle e le comunicazioni della scuola professionale.

Art. 11 (La formazione nell’apprendistato stagionale e a tempo parziale)

(1) In caso di apprendistato a tempo parziale l’apprendista deve assolvere tutta la formazione formale impartita dalla scuola professionale o in altri luoghi di apprendimento. Deve essere in ogni caso garantito l’intero quadro formativo aziendale.

(2)  Alle aziende a esercizio stagionale è consentito occupare apprendisti/apprendiste, qualora sia garantito, nonostante i limitati periodi di attività, un addestramento conforme al quadro formativo aziendale. I contratti stagionali devono avere una durata minima di dodici settimane.

(3)  Ai fini del computo del periodo di apprendistato si cumulano i periodi di formazione aziendale e formale nonché le ferie maturate. In caso di apprendistato stagionale, otto mesi di apprendistato sono considerati un anno intero di apprendistato.

(4)  Gli apprendisti e le apprendiste con contratto stagionale possono assolvere la formazione formale anche nei periodi in cui non vi è attività lavorativa. In tal caso, la formazione formale è considerata tempo effettivo di lavoro, in proporzione al periodo di lavoro prestato in azienda. 12)

12)
L'art. 11 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.

Art. 12 (La scuola professionale)

(1)  La scuola professionale impartisce la formazione scolastica, che consiste nell’insegnamento professionale e di cultura generale.

(2)  La scuola professionale svolge il seguente compito formativo:

  1. promuove lo sviluppo della personalità e delle competenze sociali dell’apprendista attraverso l’insegnamento delle basi teoriche e pratiche necessarie all’esercizio della professione, nonché l’insegnamento della cultura generale;
  2. tiene conto dei differenti talenti e delle particolari esigenze delle persone con difficoltà di apprendimento e delle persone particolarmente dotate, proponendo adeguate offerte.

(3)  La scuola professionale collabora con le aziende in cui si svolge l’apprendistato.  Essa informa il datore/la datrice di lavoro in caso di assenza dell’apprendista durante le lezioni. 13)

13)
L'art. 12, comma 3, è stato così integrato dall'art. 8, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.

Art. 13 (Frequenza della scuola professionale)  

(1)  Con l’inizio dell’apprendistato l’apprendista deve frequentare la scuola professionale per la durata definita nei programmi didattici. In seguito all’assolvimento dell’obbligo scolastico, i giovani/le giovani possono frequentare, con il consenso della direzione scolastica, fino a quattro mesi di scuola professionale anche senza contratto d’apprendistato.

(2)  Se alla conclusione del contratto di apprendistato l’anno scolastico in corso è già così avanzato da non permettere più di concluderlo con successo, l’apprendista deve frequentare la scuola nel corso del successivo anno scolastico. La decisione in merito spetta al direttore/alla direttrice della scuola professionale.  14)

(3) In caso di cessazione del rapporto di apprendistato a qualsiasi titolo durante l’anno formativo ai giovani/alle giovani è consentito continuare a frequentare la scuola e terminare regolarmente l’anno scolastico. 15)

(4)  Se in una scuola professionale non è garantita la realizzazione dell’attività didattica, il competente coordinatore/la competente coordinatrice d’area può stipulare convenzioni riguardanti la realizzazione dell’attività didattica da parte di organizzazioni esterne.

(5)  Il direttore/La direttrice della scuola professionale inoltre può ammettere alla regolare frequenza della scuola professionale le persone che desiderano acquisire una qualifica o un diploma professionale, ma che, per superamento dell’età massima, non possono più stipulare un contratto di apprendistato.

14)
L'art. 13, comma 2, è stato così modificato dall'art. 18, comma 2, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.
15)
L'art. 13, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.

Art. 14 (Organizzazione della formazione formale)

(1) Per ogni anno di apprendistato è previsto un numero di ore obbligatorie di formazione formale, per un monte ore complessivo di:

  1. almeno 1.200 ore in tre anni per l’apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica;
  2. almeno 1.600 ore in quattro anni per l’apprendistato finalizzato al conseguimento del diploma professionale.

(2)  In caso di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica la formazione formale è svolta di regola dalle scuole professionali provinciali. Al quarto anno dell’apprendistato per il diploma professionale, almeno 160 ore di formazione formale sono svolte dalle scuole professionali.

(3)  L’iscrizione alla scuola professionale avviene d’ufficio in base al contratto di apprendistato.

(4)  L’insegnamento presso la scuola professionale si svolge con forme organizzative diversificate definite previa consultazione delle parti sociali, tenendo conto delle loro specifiche esigenze.

(5)  Per le professioni oggetto di apprendistato, per le quali in ambito provinciale non può essere garantita una formazione scolastica, la Provincia offre una formazione equivalente nel territorio dell'Euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino (GECT) o in un’altra regione ovvero all’estero.

(6)  Gli obiettivi formativi si intendono non raggiunti se l’apprendista, alla fine del periodo di apprendistato, non ha concluso positivamente l’intera formazione scolastica prevista. 16)

16)
L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.

Art. 15 (Formazione extra- e interaziendale)   delibera sentenza

(1) La formazione extraaziendale ha i seguenti obiettivi:

  1. integra la formazione aziendale e scolastica;
  2. avvicina gli apprendisti alle nuove tecnologie;
  3. incrementa la qualità della formazione ricorrendo a metodi didattici improntati alla formazione pratica e incentrati su attività laboratoriali.

(2)  La formazione extraaziendale è obbligatoria se prevista dall’ordinamento formativo per la relativa attività professionale, oggetto di apprendistato ai sensi dell’articolo 6, comma 1. I contenuti sono definiti nel dettaglio dal programma didattico e la formazione extraaziendale è svolta dalle scuole professionali.

(3)  La formazione interaziendale ha l’obiettivo di integrare la formazione aziendale tramite il temporaneo distacco dell’apprendista in un’altra azienda che svolge attività di apprendistato.

(4)  La Provincia sostiene il soggiorno di apprendisti e apprendiste sul territorio nazionale e all’estero, con particolare attenzione al territorio dei membri del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino (GECT), al fine di far conoscere agli apprendisti altre realtà scolastiche e aziendali. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri. 17)

massimeDelibera N. 1187 del 14.04.2008 - Criteri per la promozione di soggiorni degli apprendisti in territorio nazionale o all'estero (articolo 18, comma 6 della Legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2)
17)
L'art. 15 è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.

Art. 16 (Esame di fine apprendistato)   delibera sentenza

(1)  L’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale termina con un esame finale.

(2)  Scopo dell’esame finale è verificare se il candidato/la candidata ha acquisito le competenze relative alla professione. All’esame il candidato/la candidata deve dimostrare di avere acquisito le competenze stabilite nell’ordinamento formativo.

(3)  La Giunta provinciale approva il programma per l’esame per le singole professioni oggetto di apprendistato. Prima dell’approvazione dei programmi vengono acquisiti i pareri delle organizzazioni dei datori/delle datrici di lavoro più rappresentative a livello provinciale.

(4)  Con regolamento di esecuzione è emanata la disciplina degli esami, che regola i seguenti aspetti:

  1. ammissione all’esame di fine apprendistato;
  2. composizione della commissione d’esame;
  3. sessioni d’esame;
  4. struttura dell’esame;
  5. svolgimento dell’esame;
  6. valutazione dell’esame;
  7. riconoscimento di crediti formativi. 18)

(5)  In seguito al superamento dell’esame il candidato/la candidata ottiene:

  1. un attestato di qualifica professionale in caso di apprendistato triennale;
  2. un diploma professionale in caso di apprendistato quadriennale.

(5/bis) Nell’elenco delle attività professionali oggetto di apprendistato di cui all’articolo 2, comma 1, sono stabilite le professioni per le quali sull’attestato di qualifica professionale oppure sul diploma professionale è indicato anche il titolo ’attestato di lavorante artigiano. 19)

(6)  Gli apprendisti con diagnosi funzionale, che hanno superato l’esame finale con un programma individuale, ottengono una qualifica parziale, nella quale sono descritte le competenze acquisite.

massimeDelibera 19 maggio 2020, n. 343 - Misure in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019: Esame di fine apprendistato ed esame di diploma degli alunni e delle alunne delle scuole professionali
18)
L'art. 16, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.
19)
L'art. 16, comma 5/bis è stato inserito dall'art. 12, comma 2, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.

Art. 17 (Equiparazione di percorsi di formazione con qualifiche o diplomi acquisiti tramite l’apprendistato)   delibera sentenza

(1) Se il candidato/la candidata esibisce un attestato equivalente per la professione oggetto di apprendistato, il direttore/la direttrice dell’ufficio provinciale competente per l’apprendistato può disporre l’equiparazione dello stesso all’esame di fine apprendistato. 20)

(2)  La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’equiparazione di percorsi formativi.

massimeDelibera 12 giugno 2018, n. 555 - Criteri unitari per l’equiparazione di percorsi di formazione con qualifiche o diplomi acquisiti tramite l’apprendistato - Revoca delle deliberazioni
20)
L'art. 17, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.

Art. 17/bis (Quarto anno per il conseguimento del diploma professionale e corso per il conseguimento del diploma di superamento dell’esame di Stato)   delibera sentenza

(1)  Con regolamento di esecuzione è disciplinato l’apprendistato per il conseguimento del diploma professionale di cui all’articolo 5, comma 2, specificando: 21)

  1. requisiti e modalità di accesso;
  2. durata;
  3. monte ore e organizzazione della formazione scolastica. 22) 

(2)  L’apprendistato per il conseguimento del diploma di superamento dell’esame di Stato di cui all’articolo 5, comma 3, è disciplinato con decreto del direttore o della direttrice della struttura provinciale competente in materia di formazione professionale, nel quale sono specificati:

  1. requisiti e modalità di accesso;
  2. durata;
  3. monte ore e organizzazione della formazione scolastica. 23)
massimeDelibera 10 luglio 2018, n. 673 - Disciplina del protocollo tra istituzione formativa e datore/datrice di lavoro dell’apprendistato per il conseguimento del diploma di superamento dell’esame di Stato
21)
L'alinea dell'art. 17/bis, comma 1, è stata così modificata dall'art. 3, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
22)
L'art. 17/bis è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.
23)
L'art. 17/bis, comma 2 è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 18 (Sanzioni amministrative)

(1)  Sono soggetti/soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 fino a 1.500,00 euro i datori/le datrici di lavoro che:

  1. non concedono agli apprendisti/alle apprendiste il tempo necessario per frequentare la scuola professionale o per sostenere gli esami, o che durante tali periodi tollerano la loro presenza in azienda;
  2. non erogano la prevista formazione formale in azienda.

(2)  Sono soggetti/soggette al pagamento di una sanzione pecuniaria da 150,00 fino a 450,00 euro i datori/le datrici di lavoro che:

  1. omettono la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 2;
  2. assumono apprendisti/apprendiste, nonostante non rispettino o rispettino solo in parte gli standard per la formazione aziendale riguardante la relativa professione oggetto di apprendistato.

(3)  La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 è ridotta della metà se il datore/la datrice di lavoro inoltra l’omessa comunicazione degli standard formativi entro 30 giorni dall’assunzione dell’apprendista.

4)
Il titolo del capo II è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.

CAPO III
Apprendistato professionalizzante

Art. 19 (Obiettivi, età minima e massima)    delibera sentenza

(1)  Possono essere assunte in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali, le persone di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni. Per le persone in possesso di una qualifica professionale il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.  24)

(2)  Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono la durata dell’apprendistato e la modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecniche e specifiche, in funzione dei profili professionali stabiliti.

(3)  La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda. Questa è finalizzata all’acquisizione di competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. La Giunta provinciale stabilisce, sentite le parti sociali, gli standard minimi per l’obbligatoria offerta formativa pubblica.

massimeDelibera 16 giugno 2020, n. 417 - Misure in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019: La formazione per formatori/formatrici d’apprendisti, il corso obbligatorio nell'apprendistato professionalizzante
massimeDelibera 15 settembre 2015, n. 1058 - Modifica degli standard minimi per l'offerta formativa pubblica pubblica nell'apprendistato professionalizzante
24)
L'art. 19, comma 1, è stato così modificato dall'art. 18, comma 3, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.

Art. 20 ( Apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo)   delibera sentenza

(1)  D’intesa con le parti sociali, la Giunta provinciale può prevedere profili formativi con ordinamento formativo. Un tale profilo sarà registrato nella terza sezione dell’elenco delle professioni oggetto di apprendistato.

(2)  L’assessore/l’assessora competente in materia di apprendistato stabilisce il relativo ordinamento formativo, in accordo con le parti sociali o nel relativo settore a livello provinciale.

massimeDelibera 28 febbraio 2023, n. 161 - Linee guida per la determinazione delle quote di partecipazione ai percorsi di apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo

CAPO IV
Apprendistato di alta formazione e ricerca

Art. 21 (Obiettivi e limiti di età)

(1) Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore oppure di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore, e precisamente per:

  1. il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e i diplomi di alta formazione di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, che sono equiparati ai diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori;
  2. attività di ricerca;
  3. il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. 25)
25)
L'art. 21 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.

Art. 21/bis (Attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b))

(1)  Ai fini dell’attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b), l’istituzione formativa e il datore/la datrice di lavoro sottoscrivono un accordo che deve contenere:

  1. i dati relativi all’apprendista, all’istituzione formativa, al datore/alla datrice di lavoro e al tutor aziendale;
  2. la durata della formazione interna ed esterna all’azienda;
  3. il contenuto della formazione interna ed esterna;
  4. la dichiarazione da parte del datore/della datrice di lavoro di essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnici e formativi ai sensi della disposizione statale.

(2)  L’accordo di cui al comma 1, integrato dal contratto di apprendistato stipulato in forma scritta, è considerato protocollo tra istituzione formativa e datore/datrice di lavoro e piano formativo individuale ai sensi delle disposizioni statali. 26)

26)
L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 25, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 22 (Disposizioni transitorie e finali)

(1) Ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, persone beneficiarie di una indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Anche per questo tipo di apprendistato devono in ogni caso essere rispettati gli standard formativi previsti dalla Provincia di cui all’articolo 19, comma 3.

(2)  Gli standard per la formazione aziendale di cui all’articolo 8, comma 3, sono ritenuti rispettati dalle aziende che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, erano già state autorizzate ad assumere apprendisti/apprendiste ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, per la formazione nell’attività professionale oggetto di apprendistato.

(3)  È possibile svolgere l’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), anche nel settore pubblico. Le modalità di accesso all’impiego mediante un contratto di apprendistato e lo svolgimento dell’apprendistato sono disciplinati con regolamento di esecuzione.

(4)  Fino all’approvazione degli ordinamenti formativi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 20, restano in vigore gli ordinamenti formativi, i programmi didattici e i piani formativi aziendali vigenti mantengono la loro validità. Per i contratti di apprendistato in corso, nell’elenco delle professioni oggetto di apprendistato sono stabiliti i termini transitori e finali.

(5)  Fino all’adeguamento della disciplina degli esami ai sensi dell’articolo 16, comma 4, lettera g), continua a trovare applicazione l’articolo 17, comma 1, nella versione vigente dall’11 luglio 2012. 27)

27)
L'art. 22 è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.

Art. 23 (Modifica della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, recante “Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano” )

(1) La lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, è così sostituita:

‘d) percorsi di apprendistato attuati in assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione, che si concludono con il conseguimento di un attestato di qualifica professionale, di un diploma professionale o del diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori.’ 28) 

28)
L'art. 23 è stato così sostituito dall'art. 17, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.

Art. 24 (Abrogazioni)

(1)  Sono abrogate le seguenti leggi:

  1. la legge provinciale 18 agosto 1983, n. 33, e successive modifiche;
  2. la legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, e successive modifiche.

Art. 25 ( Disposizione finanziaria)

(1)  Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 05100, 05103, 05105 e 05115 a carico dell’esercizio 2012 e autorizzati per gli interventi di cui alle leggi abrogate dall’articolo 24.

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 26 ( Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare in funzione di legge provinciale.

 

indice