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b) Legge provinciale 13 giugno 2012, n. 111)
Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 luglio 2012, n. 27.

Art. 2 ( Disposizioni transitorie e finali)

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2013 il sussidio casa di cui al capo 10 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è concesso a titolari di contratti di locazione che prima di tale data già percepivano il contributo per lo stesso alloggio. Il sussidio casa è concesso fino alla prima scadenza naturale del contratto e comunque non oltre quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge.

(2) A partire dal 1° gennaio 2013 le nuove domande che non rientrano nelle diposizioni transitorie di cui al comma 1 vanno presentate ai distretti sociali. La Giunta provinciale definisce i requisiti che costituiscono la base per il calcolo del contributo.

(3) I limiti fissati dall’articolo 91, comma 8, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, si applicano alle nuove domande di sussidio casa presentate dopo 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Tali limiti non si applicano alle domande di proroga della concessione di contributo al canone di locazione fino alla prima scadenza naturale del relativo contratto di locazione.