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b) Legge provinciale 13 giugno 2012, n. 111)
Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 luglio 2012, n. 27.

Art. 1 ( Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 22/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Nei limiti della disponibilità delle case albergo alcuni miniappartamenti possono essere messi anche a disposizione di persone che devono assistere minori per l’intera durata della degenza ospedaliera.”

(2) Il comma 6/bis dell’articolo 55 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“6/bis. Se il richiedente s’impegna ad accogliere stabilmente nella propria abitazione fratelli e sorelle con una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 74 per cento, oppure se, ai sensi dell’articolo 41, comma 3/bis, nella famiglia del richiedente vive una persona con un handicap fisico permanente, gli importi dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono aumentati di 10.000,00 euro per ogni ulteriore persona. Il menzionato impegno è inserito nel documento con il quale viene assunto il vincolo sociale di cui all’articolo 62.”

(3) L’articolo 60 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 60 (Aumento dell’agevolazione edilizia per interventi di risparmio energetico)

1. La Giunta provinciale può aumentare le misure di agevolazione, al fine di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l’impiego di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica.”

(4) Dopo l’articolo 62/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 62/ter (Istituzione dell’Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata)

1. AI fine di assicurare Ia correttezza, Ia trasparenza e l’efficienza della vigilanza sull’edilizia abitativa agevolata è istituita I’Agenzia per Ia vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata, di seguito denominata Agenzia. Essa è insediata presso la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa.

2. L’Agenzia, anche in virtù di convenzioni con la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, assume, nel rispetto delle disposizioni in materia, la funzione di Stazione unica di vigilanza con il compito di accertare le contravvenzioni al vincolo sociale e di adottare i provvedimenti previsti dalle disposizioni in materia, come disporre Ia revoca e Ia riduzione dell’agevolazione, richiedere Ia restituzione degli importi, diffidare alla restituzione in pristino, irrogare le sanzioni pecuniarie ed amministrative e rilasciare le autorizzazioni in sanatoria. Inoltre, sussistendo i presupposti menzionati al comma 5, l’Agenzia esercita le funzioni ivi previste.

3. L’Agenzia è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia e piena indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che opera secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

4. La Giunta provinciale espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell’Agenzia, approva lo statuto della stessa e lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra le ripartizioni provinciali ed Agenzia nonché la natura, l’oggetto e le modalità di svolgimento dell’attività e dei servizi.

5. I comuni competenti per la vigilanza sul rispetto del vincolo dell’edilizia convenzionata possono ricorrere al servizio dell’Agenzia per l’accertamento e la contestazione delle contravvenzioni al vincolo dell’edilizia convenzionata e per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle disposizioni in materia. La natura, l’oggetto e le modalità di svolgimento dell’attività e dei servizi, nonché il rimborso delle spese a carico dei comuni sono disciplinati da apposite convenzioni che i comuni stipuleranno con l’Agenzia, utilizzando lo schema di convenzione approvato dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce anche i criteri per la determinazione del rimborso delle spese.

6. Ferme restando le competenze e le responsabilità del responsabile del procedimento presso le singole amministrazioni, l’Agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al comma 5, operando per conto, o in nome e per conto, degli stessi.

7. L’Agenzia, conformemente alle convenzioni, riceve dalle ripartizioni provinciali e dai comuni tutti i dati e tutte le informazioni necessari allo svolgimento del servizio e

  1. collabora con funzioni consultive con dette amministrazioni impegnate nell’assolvimento degli obblighi di vigilanza previsti per legge;
  2. cura gli adempimenti dei compiti di vigilanza di cui al comma 2 in tutte le sue fasi, provvede alla riscossione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative e cura gli adempimenti relativi ad un eventuale contenzioso.

8. L’Agenzia opera con personale provinciale, con personale di amministrazioni locali, in posizione di comando o fuori ruolo, o mediante personale a contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, l’Agenzia può avvalersi, per tematiche di particolare complessità o specifiche difficoltà tecniche, di esperti di elevata professionalità.”

(5) Dopo il comma 2 dell’articolo 69 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“3. Qualora l’agevolazione edilizia provinciale sia stata concessa a coniugi comproprietari dell’abitazione agevolata, in caso di morte di un coniuge, l’agevolazione edilizia può essere trascritta a favore del coniuge superstite, anche se questi non sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali, purché occupi stabilmente l’abitazione. In caso contrario trovano applicazione le disposizioni del comma 1.”

(6) Dopo l’articolo 78 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 78/bis (Atto unilaterale d’obbligo)

1. Gli atti unilaterali d’obbligo di cui al presente capo possono essere autenticati dal direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa.”

7. Dopo il comma 7/bis dell’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“7/ter. La Giunta provinciale nell’ambito dei programmi di costruzione, anche già approvati, può prevedere che l’assegnazione delle aree di edilizia abitativa agevolata possa essere effettuata, in deroga a quanto stabilito nel comma 5, numero 1), anche a favore di richiedenti residenti in un comune confinante. È necessario l’assenso dei comuni interessati.”

(8) L’articolo 89 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 89 (Finanziamento di lavori per l’apprestamento di zone di espansione)

1. Se per l’apprestamento di una zona di espansione è necessario eseguire, oltre alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 65, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, anche lavori di sicurezza geotecnica e lavori di spostamento di condutture di servizi esistenti, queste opere possono essere ammesse alle agevolazioni per l’urbanizzazione delle aree destinate all’edilizia abitativa agevolata ai sensi dell’articolo 87 della presente legge.

2. La necessità dei lavori di cui al comma 1 deve risultare da un parere geologico o dal piano d’attuazione. L’agevolazione è ammissibile solamente se per gli assegnatari l’onere complessivo per l’acquisto, l’apprestamento e l’urbanizzazione primaria del terreno edificabile supera il 20 per cento del costo di costruzione convenzionale della cubatura ammissibile nella zona.”

(9) Il comma 8 dell’articolo 91, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive evisiche, è cosi sostituito:

“8. Il sussidio casa non può superare 6.000,00 euro all’anno a famiglia. I contributi d’importo inferiore a 50,00 euro mensili non sono liquidati. Il sussidio casa è concesso nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili. In casi particolari, debitamente motivati, la Giunta provinciale può modificare tali importi.”

(10) Il comma 2 dell’articolo 101 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è cosi sostituito:

“2. Nell’assegnare le abitazioni il presidente dell’IPES tiene conto del numero dei vani di ciascuna abitazione e della consistenza numerica delle famiglie dei richiedenti ammessi. La mancata accettazione da parte di un richiedente di un’abitazione con caratteristiche adeguate comporta per lo stesso la cancellazione dalla graduatoria e la preclusione, per otto anni, alla presentazione di domanda di assegnazione di un’abitazione in locazione.”