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c) Legge provinciale 16 maggio 2012, n. 91)
Finanziamento in materia di turismo

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 maggio 2012, n. 22.

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, “Riordinamento delle organizzazioni turistiche”)

(1)  Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, è aggiunto il seguente articolo:

„Art. 15/bis (Costituzione di associazioni turistiche)

1. Le associazioni turistiche di cui all’articolo 15 possono costituirsi sotto forma di associazione o di società cooperativa.”

(2)  Il comma 1 dell’articolo 27 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, è così sostituito:

“1. Allo scopo di agevolare le organizzazioni turistiche nell’assolvimento dei propri compiti sono stanziati annualmente nel bilancio provinciale fondi da erogare alle associazioni turistiche, ai consorzi turistici, nonché alle aziende di cui all’articolo 23, comma 3, se vengono rispettati i criteri obbligatori sulla qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.”

(3)  Il comma 1 dell’articolo 28 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, è così sostituito:

“1. I fondi stanziati ai sensi dell’articolo 27 sono ripartiti annualmente secondo i seguenti criteri:

  1. un’aliquota uguale o anche variabile per tutti gli aventi diritto;
  2. un’aliquota ulteriore secondo i seguenti criteri:
    1. capacità ricettiva alberghiera ed extraalberghiera;
    2. media dei pernottamenti registrati nei tre anni turistici precedenti, da novembre fino a ottobre;
    3. media degli arrivi registrati nei tre anni turistici precedenti;
    4. autofinanziamento;
    5. raggiungimento dei criteri scalari e facoltativi sulla qualità definiti dalla Giunta provinciale.”

(4)  Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

“2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 27 e di cui al comma 1 dell’articolo 28 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2013.”

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