(1) Il servizio veterinario aziendale dell’azienda Sanitarie dell’Alto Adige, al fine di verificare il rispetto delle necessarie norme di igiene e sanità, effettuano, almeno una volta all'anno, una visita alle stazioni di fecondazione pubblica, ai recapiti ed agli allevamenti suinicoli che praticano l'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale, e almeno due volte all'anno ai centri di produzione di materiale seminale, ai gruppi di raccolta di embrioni ed ai centri di produzione di embrioni.
(2) Su richiesta dei gestori delle stazioni di monta e dei centri di produzione di sperma, i servizi veterinari territorialmente competenti devono procedere alla visita ed agli accertamenti dello stato sanitario dei riproduttori nelle stazioni e nei centri medesimi, per constatare l'assenza di malattie infettive e diffusive a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria.