(1) I centri di produzione dello sperma provvedono ad effettuare analisi di qualità per ogni partita di materiale seminale prodotto, introdotto o importato, con riferimento, dopo scongelamento, almeno ai seguenti parametri: concentrazione totale, percentuale di motilità progressiva degli spermatozoi e numero di spermatozoi progressivamente mobili. Gli esiti di dette analisi sono conservati in appositi archivi per dieci anni.
(2) I centri di produzione dello sperma trasmettono settimanalmente all'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro Spallanzani» l'elenco comprensivo del numero di dosi del materiale seminale congelato prodotto, introdotto o importato attraverso di essi, suddiviso per riproduttore e partita.