(1) Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale pubblica o privata o mediante l'inseminazione artificiale e gli impianti embrionali sono certificati su appositi modelli predisposti dalla Ripartizione provinciale Agricoltura che contengono i seguenti dati:
(2) Responsabile della certificazione dei dati è:
(3) Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del riproduttore maschio o della femmina dal gruppo di monta.