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k) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 101)
Produzione, lavorazione e vendita al pubblico di prodotti agricoli

1)
Pubblicato nel B.U. 17 aprile 2012, n. 16.

Art. 1 ( Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina la produzione, la lavorazione e la vendita al pubblico di prodotti agricoli, prodotti in Alto Adige da imprenditori agricoli produttori diretti, singoli o associati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, e 2-bis della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche.

(2) Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento trovano applicazione le relative definizioni e disposizioni contenute in norme provinciali, nazionali, comunitarie o derivanti da accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Art. 2 ( Definizioni)

(1) Ai fini dell’applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

  1. Prodotti agricoli primari di propria produzione sono i prodotti primari ottenuti esclusivamente su fondi utilizzati per la coltura o per l'allevamento dall’imprenditore agricolo che ne ha la proprietà o la disponibilità ad altro titolo, e situati in Alto Adige o nelle province confinanti con l’Alto Adige.
  2. Prodotti lavorati di propria produzione sono i prodotti ottenuti prevalentemente dalla lavorazione di propri prodotti agricoli primari. Se ai fini della lavorazione devono essere acquistati quali materia prima prodotti agricoli primari, essi devono provenire da imprese agricole dell’Alto Adige ed essere di propria produzione. Sono considerati prodotti lavorati di propria produzione anche i prodotti ricavati da materie prime dell’impresa agricola e trasformati per conto terzi in un’altra azienda.
  3. Venditore diretto è l’impresa agricola che produce, lavora e vende i suoi prodotti ai sensi del presente regolamento. Tali prodotti possono essere venduti sia al consumatore o alla consumatrice finale che ad aziende.

Art. 3 ( Denuncia di inizio attività)

(1) L’attività di lavorazione o di vendita o di lavorazione e vendita di prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli può essere iniziata dopo la presentazione della relativa denuncia al comune. La denuncia di inizio dell’attività segue le stesse modalità previste a livello provinciale per la denuncia di inizio attività eseguita ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, e successive modifiche.

(2) Non sono soggetti alla denuncia di inizio attività:

  1. la vendita diretta di piccole quantità di prodotti agricoli primari da parte del produttore per il consumo finale oppure a singoli esercizi di vendita al dettaglio, che vendono i prodotti direttamente al consumatore o alla consumatrice finale,
  2. la lavorazione di prodotti agricoli non alimentari da parte di imprese agricole.

Art. 4 ( Requisiti dei locali e del materiale ai fini della lavorazione dei prodotti alimentari)

(1) Ai fini della lavorazione dei prodotti alimentari devono essere rispettati i requisiti previsti dalla normativa dell’Unione europea in materia di igiene degli alimenti.

(2) La cucina casalinga può essere utilizzata per la lavorazione di prodotti alimentari, se la lavorazione dei prodotti avviene in un momento diverso dall’utilizzo privato della cucina.

(3) È ammessa la lavorazione di prodotti alimentari diversi nel medesimo locale di lavorazione purché ciò avvenga in momenti diversi.

(4) La Giunta provinciale può emanare, sulla base di una proposta presentata dal Servizio veterinario provinciale insieme all’Ufficio provinciale Igiene e salute pubblica, linee guida che stabiliscono i requisiti per i locali di lavorazione, tenuto conto del tipo di lavorazione, delle quantità lavorate nonché dei metodi tradizionali di lavorazione.

Art. 5 ( Vendita di prodotti agricoli)

(1) La vendita dei prodotti agricoli può avvenire con modalità e in spazi diversi, ed in particolare presso la bottega del maso, il punto di vendita agricolo e il mercato contadino.

(2) La bottega del maso è un locale o uno spazio adibito alla vendita presso la sede aziendale. Nella bottega del maso possono essere venduti solo prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché prodotti lavorati da altri venditori diretti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), sempre che siano rispettati i limiti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche. In Alto Adige la denominazione “bottega del maso” può essere utilizzata esclusivamente in riferimento ai locali o spazi di vendita delle imprese agricole che svolgono la loro attività ai sensi del presente regolamento.

(3) Per punto di vendita agricolo si intende la struttura di vendita nella quale diversi venditori diretti, tra loro associati, commercializzano i prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b). In Alto Adige la denominazione “punto di vendita agricolo” può essere utilizzata esclusivamente da tali imprese.

(4) Per mercato contadino si intende il mercato nel quale esclusivamente venditori diretti ai sensi del presente regolamento vendono i prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) und b). La materia prima, utilizzata per la preparazione di prodotti lavorati, deve provenire per almeno il 75 per cento dalla propria impresa agricola. Nei mercati contadini che si svolgono nella provincia di Bolzano i prodotti agricoli primari venduti devono essere prodotti esclusivamente in imprese agricole ubicate nel territorio della provincia di Bolzano. I comuni disciplinano con propri regolamenti lo svolgimento dei mercati contadini. La denominazione “mercato contadino” può essere utilizzata esclusivamente in riferimento ai mercati che si svolgono ai sensi del presente regolamento.

(5) Altre forme di vendita previste per i prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono la vendita a domicilio, la vendita nei chioschi, in scuole ed aziende, anche mediante distributori automatici, la vendita online in internet e simili. 2)

(6) In scuole ed aziende possono essere venduti anche cibi pronti e bibite, per la cui produzione possono essere impiegati anche prodotti provenienti da altri venditori diretti, sempre che siano rispettate le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche. Il pane e i prodotti da forno definiti prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi del decreto ministeriale 18 luglio 2000, possono provenire anche da altre aziende dell’Alto Adige. 3)

2)
L'art. 5, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 13 febbraio 2013, n. 6.
3)
L'art. 5, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 13 febbraio 2013, n. 6.

Art. 6 ( Attività di lavorazione e altre attività nei mercati contadini)

(1) Durante lo svolgimento dei mercati contadini è ammesso l’esercizio dell’attività di lavorazione di prodotti alimentari finalizzata alla somministrazione, nel rispetto delle buone pratiche igieniche e senza l’obbligo di una specifica notifica.

(2) Nei mercati contadini possono essere realizzate attività culturali, didattiche, dimostrative legate ai prodotti agricoli e al territorio rurale di riferimento, anche attraverso scambi con altri mercati contadini. In questo caso il venditore o la venditrice deve indicare l’origine territoriale dei prodotti posti in vendita.

Art. 7 ( Disposizioni particolari per la vendita)

(1) Le uova vendute - anche su un mercato pubblico locale - da produttori di uova con non più di 50 galline ovaiole non devono essere stampigliate con il codice che designa il numero distintivo del produttore e che consente di identificare il sistema di allevamento, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006 , recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, e successive modifiche. Nel punto di vendita sono indicati il nome e l’indirizzo dell’azienda produttrice, nonché il termine entro il quale è preferibile consumare le uova.

(2) La vendita di carne fresca e di prodotti di carne fresca nei mercati contadini o in forma itinerante è ammessa solo se il prodotto è preconfezionato e conservato ad una temperatura adeguata.

(3) Il latte fresco può essere venduto solo presso l’azienda agricola o in locali idonei e previa pastorizzazione o altro trattamento termico equivalente che permetta di ottenere una reazione negativa al saggio per la fosfatasi. In alternativa il latte deve essere venduto accompagnato da un foglio informativo recante la dicitura “latte crudo non pastorizzato”. L’informazione al consumatore o alla consumatrice può essere costituita anche da un cartello recante la stessa dicitura, posto in modo visibile nel locale di vendita. Dopo il trattamento termico il latte deve essere conservato ad una temperatura non superiore a 4° C. È ammessa, su richiesta, anche la consegna del latte a domicilio o presso la sede aziendale del o della cliente. La vendita di latte crudo tramite macchine erogatrici è ammessa, nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti. Non è ammessa la tentata vendita di qualsiasi tipo di latte.

Art. 8 ( Autocontrollo)

(1) Gli operatori sono soggetti all'obbligo dell’autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.

Art. 9 ( Vigilanza)

(1) La vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è esercitata dal personale appartenente ai servizi di igiene pubblica, ai servizi veterinari e alla polizia annonaria, secondo le rispettive competenze.

Art. 10 ( Disposizione transitoria)

(1) Fino alla sua abrogazione, il decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2008, n. 52, trova applicazione unicamente con riguardo alle piante officinali.

Art. 11 ( Abrogazione di norme)

(1) Il decreto del Presidente della Provincia 14 luglio 2005, n. 32, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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