(1) Il deposito presso i comuni dei tipi di frazionamento di cui al comma 5 dell’articolo 93 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è sostituito da un sistema informativo accessibile telematicamente da parte dei comuni, in cui gli uffici del catasto caricano i tipi di frazionamento. L’obbligo di deposito di cui al comma 5 viene meno dalla data di effettiva operatività del sistema di accesso telematico dei comuni ai tipi di frazionamento. Tale data è stabilita dal Presidente della Provincia con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.