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h) Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 81)
Agevolazioni nell’ambito dell'imposta municipale propria (IMU), nell'ambito del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e disposizioni sul catasto 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 24. aprile 2012, n. 17.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 8 marzo 2013, n. 3.

Art. 1 ( Potestà regolamentare del comune in materia di imposta municipale propria)  delibera sentenza

(1) In aggiunta alle prerogative previste dalla legge statale, i comuni sono autorizzati ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto d'autonomia), a prevedere con proprio regolamento, tenuto conto del principio di fondo di applicare la stessa aliquota per attività uguali e/o simili, le seguenti agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU):

  1. agevolazioni consistenti in un'aliquota ridotta fino allo 0,4 per cento per le abitazioni locate in cui il locatario abbia stabilito la propria residenza anagrafica;
  2. agevolazioni per le abitazioni concesse in uso gratuito dal contribuente a parenti in linea retta di qualsiasi grado o collaterale entro il secondo grado qualora vi abbiano stabilito la residenza anagrafica;
  3. agevolazioni per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche;
  4. agevolazioni per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui alle lettere b), c), d), g) ed i), ad eccezione delle cooperative agricole e i loro consorzi, del comma 3/bis dell’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, e successive modifiche;
  5. agevolazioni per i fabbricati destinati ad attività economiche in aggiunta a quelli di cui alla lettera d), per esempio per i fabbricati destinati all'attività produttiva ai sensi dell'articolo 75, comma 2, lettera d), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e situati in aree strutturalmente deboli ovvero, a prescindere da dove si trovano, qualora in detti fabbricati venga esercitata un'attività tradizionale. L'elenco delle aree strutturalmente deboli nonché delle attività tradizionali per cui trovano applicazione queste agevolazioni è contenuto nella deliberazione della Giunta provinciale 10 dicembre 2010, n. 2218;
  6. agevolazioni, consistenti in detrazioni d’imposta, per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali abitate dal soggetto passivo o dai suoi familiari con disabilità gravi ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  7. agevolazioni, consistenti nell’applicazione dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze e delle detrazioni, per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o persone con disabilità che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
  8. agevolazioni, consistenti nell’applicazione dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, per l’unità immobiliare in proprietà delle persone di cui all’articolo 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13, e successive modifiche;
  9. 3)

(2) I comuni sono autorizzati a determinare con proprio regolamento l'imposta municipale propria (IMU) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, lettere e), f), h) e i) del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, nel rispetto del limite delle aliquote previste dalle leggi statali e dei criteri fissati dalla Giunta provinciale.

(3) Da parte del contribuente è in ogni caso dovuta la quota di imposta riservata allo Stato di cui alla lettera f) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche. 4)

massimeDelibera 23 luglio 2012, n. 1134 - Criteri per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU) per i fabbricati rurali ad uso strumentale
3)
La lettera i) dell'art. 1, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, e poi abrogata dall'art. 5, comma 1, della L.P. 8 marzo 2013, n. 3.
4)
L'art. 1, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 8 marzo 2013, n. 3.
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