(1) In aggiunta alle prerogative previste dalla legge statale, i comuni sono autorizzati ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto d'autonomia), a prevedere con proprio regolamento, tenuto conto del principio di fondo di applicare la stessa aliquota per attività uguali e/o simili, le seguenti agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU):
(2) I comuni sono autorizzati a determinare con proprio regolamento l'imposta municipale propria (IMU) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, lettere e), f), h) e i) del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, nel rispetto del limite delle aliquote previste dalle leggi statali e dei criteri fissati dalla Giunta provinciale.
(3) Da parte del contribuente è in ogni caso dovuta la quota di imposta riservata allo Stato di cui alla lettera f) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche. 4)