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d) Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 71)2)
Liberalizzazione dell'attività commerciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 20 marzo 2012, n. 12.
2)
Questa è stata abrogata ai sensi dell'art. 75, comma 1, lettera b), della L.P. 2 dicembre 2019, n. 12. Vedasi in particolare l'art. 71 (Disposizioni transitorie) e l'art.  72 ( Disposizioni sull'applicazione della legge) della legge 2 dicembre 2019, n. 12.

Art. 8 (Abrogazione di norme e modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio” e della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1)  Con l’entrata in vigore della presente legge cessano di trovare applicazione le norme incompatibili con la stessa, in particolare:

  • a) nella legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7:
    • 1. la lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 è abrogata;
    • 2. il comma 1 dell’articolo 2 è abrogato;
    • 3. gli articoli 3 e 3/bis sono abrogati;
    • 4. gli articoli 4, 5 e 6 sono abrogati;
    • 5. l’ultimo periodo del comma 1 ed il comma 2 dell’articolo 7 sono abrogati;
    • 6. i commi 1 e 4 dell’articolo 8 sono abrogati;
    • 7. l’articolo 8/bis è abrogato;
    • 8. negli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 sono abrograti i riferimenti che contrastano con quanto disposto dall’articolo 2 della presente legge;
    • 9. il comma 3 dell’articolo 18 è così sostituito:
    • “3. L'avvio dell'attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), deve essere preceduta da una comunicazione al comune competente che deve contenere: l’indicazione dell’attività svolta nonché la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della presente legge.”;
    • 10. nei commi 4 e 5 dell’articolo 18 sono abrograti i riferimenti che contrastano con quanto disposto dall’articolo 2 della presente legge;
    • 11. il primo periodo del comma 4 dell’articolo 19 è così sostituito:
    • “La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e non può essere rinnovata in modo automatico.”;
    • 12. il comma 6 dell’articolo 19 è abrogato;
    • 13. il comma 1 dell’articolo 20 è abrogato;
    • 14. il comma 1 dell’art. 22 è così sostituito:
    • “1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 8, 11, 12, 13, 14 e 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.939 euro a 17.631 euro.”;
    • 15. il comma 2/bis dell’articolo 22 è abrogato;
    • 16 il comma 4 dell’articolo 22 è così sostituito:
    • “4. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 18 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.939 euro a 17.631 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.”;
    • 17. l’articolo 22/bis é abrogato;
    • 18. il comma 1 dell’articolo 23 è abrogato;
    • 19. il comma 2 dell’articolo 23 è così sostituito:
    • “2. Il sindaco ordina la chiusura dell’attività di vendita se ricorrono le seguenti condizioni:
    • a) se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
    • b) se il titolare non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 2;
    • c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta per casi di particolare gravità o recidiva.”;
    • 20. il comma 3 dell’articolo 23 è abrogato;
    • 21. l’articolo 25 è abrogato;
    • 22. i commi 1, 2, 4, 7/bis e 9 dell’articolo 26 sono abrogati.
  • b) l’articolo 44/ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è sostituito dall’articolo 5 della presente legge.
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