(1) In considerazione della particolare topografia del territorio provinciale, della scarsità di terreno agricolo disponibile, del prevalente comune interesse alla tutela, anche sotto l’aspetto culturale della vita, del lavoro, dell’economia tradizionale agricola e della struttura degli insediamenti, nonché del prevalente comune interesse alla limitazione del traffico individuale motorizzato, l’esercizio del commercio al dettaglio nel verde agricolo, nel verde alpino e nelle zone boschive è in linea di principio vietato.
(2) Nel verde agricolo, nel verde alpino e nelle zone boschive il commercio al dettaglio è ammesso nei limiti consentiti dalla vigente normativa urbanistica.
(3) Nel verde agricolo, nel verde alpino e nelle zone boschive il commercio al dettaglio è ammesso nei limiti che saranno fissati dalla Giunta provinciale e solamente se l’attività viene svolta nell’ambito delle strutture del trasporto pubblico.