1. Quale importo rimborsabile di cui all’articolo 34, comma 4, della legge provinciale n. 7/2001, e successive modifiche, vale l’importo massimo di 50,00 € per fattura o nota onoraria.
2. Il rimborso di 50,00 € avviene indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia dovuto versare, nell’ambito del Servizio sanitario pubblico, una partecipazione alla spesa.
3. Per le branche specialistiche ad accesso diretto, ad eccezione della branca specialistica “odontostomatolgia”, tale importo è rimborsato una sola volta per branca specialistica, anno civile e persona.