(1) Nel piano di settore impianti di risalita e piste da sci di cui all’articolo 5 della legge, e successive modifiche, di seguito denominato piano di settore, sono individuate le zone sciistiche di cui all’articolo 5/bis della legge e definiti i principi programmatici per lo sviluppo dei singoli ambiti di pianificazione.
(2) Il piano di settore non trova applicazione per la realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c) e d), della legge, nonché per gli impianti di risalita di paese di cui all’articolo 11 del presente regolamento e le relative piste da sci. 2)