(1) Le aree sciabili attrezzate sono dotate, a cura del gestore delle aree stesse, della necessaria segnaletica conforme a quella prevista dalla vigente normativa UNI. La segnaletica è realizzata in modo tale da consentirne l’agevole rimozione a conclusione della stagione sciistica.
(2) I segnali sono ubicati in modo tale da risultare ben visibili e da non costituire ostacolo per gli sciatori.
(3) Al fine di evitare errate interpretazioni dei segnali è vietata qualsiasi forma di pubblicità su eventuali sostegni e supporti, nonché sul segnale stesso.
(4) Per particolari esigenze, non previste dalla segnaletica approvata dall’UNI, l’Ufficio provinciale competente può autorizzare l’utilizzo di appositi segnali, le cui caratteristiche generali dovranno uniformarsi, per quanto possibile, a quelle dei segnali UNI.