(1) Per garantire le necessarie condizioni di sicurezza, il gestore dell’area sciabile attrezzata può provvedere alla produzione di neve tecnica sulle piste anche durante l'orario di apertura; in questo caso il gestore ha l'obbligo di segnalare agli utenti lo svolgimento delle operazioni di innevamento sia alla partenza a monte delle piste interessate sia in prossimità degli impianti di innevamento in funzione.