(1) Gli aiuti alle imprese accordati dalle Cooperative di garanzia fidi sotto forma di garanzia, con il supporto dei fondi rischi alimentati dai contributi provinciali di cui all’articolo 4, nonché gli aiuti accordati sotto forma di ulteriore abbattimento delle commissioni o di riduzione dei tassi di interesse saranno concessi in base ad uno dei seguenti regolamenti dell'UE, o ad una loro combinazione, nel rispetto delle regole sul cumulo: 7)
(2) L’entità degli aiuti che saranno concessi sotto forma di garanzia viene calcolata secondo uno dei seguenti metodi:
Il metodo di cui alla lettera b) sarà sempre utilizzato quando gli aiuti saranno concessi in applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4.