(1) La veglia funebre a domicilio, per il tempo strettamente necessario e qualora non sussistano motivi igienici ostativi, nonché il trasporto della salma dal domicilio al luogo di osservazione cimiteriale sono effettuati previo apposito nulla osta del medico competente.
(2) Il trasporto della salma fuori dal territorio provinciale avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale.