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c) Decreto del Presidente della Provincia 10 gennaio 2012, n. 21)
Modifica del regolamento di esecuzione sull'ordinamento del commercio

1)
Pubblicato nel B.U. 17 gennaio 2012, n. 3.

Art. 1 (Requisiti di accesso all’attività)

(1) L’articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 3

1. L'esercizio dell'attività di commercio, di vendita della stampa quotidiana e periodica o di distribuzione di carburanti è consentito a chi è in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Provincia autonoma di Trento o da una regione;
  2. avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS);
  3. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.”

Art. 2 (Pubblicità dei prezzi)

(1) Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:

“3. Per i prodotti di pellicceria, le confezioni di alta moda, i prodotti dell'arte orafa, le pietre preziose e gli articoli di antiquariato non sussiste l'obbligo di indicazione del prezzo, se il prezzo del prodotto supera l’importo di 1.764,00 Euro. Nel caso di prodotti dell'arte orafa e delle pietre preziose, l'indicazione del prezzo può avvenire anche mediante apposizione di cartellini collegati all'oggetto, posti in modo non visibile dall'esterno dell'esercizio.”

Art. 3 (Distributori di carburante - Autorizzazione)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1/bis e 1/ter:

“1/bis Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiatura self-service a pagamento anticipato (pre-payment).

1/ter Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1bis deve avvenire nei termini fissati dalla Giunta provinciale. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati, salvo proroga in caso di comprovata necessità, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 34, comma 1.”

Art. 4 (Impianti con gas metano)

(1) Il comma 1 dell’articolo 20bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Per garantire l’ampliamento della rete distributiva del gas metano, tutti i nuovi impianti da realizzarsi, anche a seguito di trasferimento, in zone servite dalla rete di gas metano devono prevedere l’erogazione del gas metano. Qualora la zona non sia servita dalla rete di gas metano o in caso di riapertura, sulla medesima area, di un impianto di distribuzione di carburanti, l’impianto deve prevedere, in alternativa al gas metano, l’erogazione di gas di petrolio liquefatto (GPL) o di energia elettrica secondo le modalità stabilite dalle direttive provinciali o ancora di altri prodotti a basso impatto ambientale. L’obbligo di erogazione di gas metano, di gas di petrolio liquefatto (GPL) o di energia elettrica non sussiste nel caso di impianti aventi funzione di pubblica utilità o comunque realizzati in comuni montani o località isolate privi o carenti di impianti di distribuzione di carburante. Le disposizioni di cui sopra hanno carattere transitorio e trovano applicazione per un periodo di due anni dalla data della loro entrata in vigore, salvo proroga da parte della Giunta provinciale.”

Art. 5 (Distributori di carburante ad uso privato interno)

(1) Al comma 5/bis dell’articolo 20/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, le parole “da almeno 30 imprese” sono sostituite dalle seguenti: “da almeno 20 imprese”.

Art. 6 (Collaudo degli impianti)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 3/bis:

“3/bis Nel caso di impianti di distribuzione di carburante ad uso privato interno, la verifica periodica, da effettuarsi entro e non oltre 15 anni dalla precedente, volta ad accertare l’idoneità tecnica degli impianti nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 2, della legge, è effettuata da parte di un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale o abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea.”

Art. 7 (Modifiche di impianti)

(1) Il comma 1 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:

“1. Sono soggette ad autorizzazione ed a collaudo le seguenti modifiche di impianto:

  1. l'installazione di nuove colonnine per l'erogazione di carburante con o senza aumento del numero dei prodotti erogati;
  2. la sostituzione di un prodotto già esistente in un impianto con uno nuovo.”

2. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituita:

“h) l’installazione di apparecchiature self-service a pagamento anticipato e l’estensione di quelle già presenti all’erogazione di altri carburanti.”

Art. 8 (Orari)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è inserito il seguente comma 4/bis:

“4/bis L’apparecchiatura self-service a pagamento anticipato può essere impiegata come modalità di rifornimento anche durante le ore in cui è assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che sia effettivamente garantita la presenza di personale o del titolare della licenza di esercizio dell'impianto.”

Art. 9 (Subingresso)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è inserito il seguente comma 2bis:

“2/bis Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in alternativa ai contratti di fornitura o di somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione di carburanti. Tali differenti tipologie contrattuali devono essere state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le nuove forme contrattuali possono essere adottate dopo il loro deposito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e la loro pubblicizzazione. Esse devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.”

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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