(1) Il comma 1 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:
“1. Sono soggette ad autorizzazione ed a collaudo le seguenti modifiche di impianto:
2. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituita:
“h) l’installazione di apparecchiature self-service a pagamento anticipato e l’estensione di quelle già presenti all’erogazione di altri carburanti.”