(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 3/bis:
“3/bis Nel caso di impianti di distribuzione di carburante ad uso privato interno, la verifica periodica, da effettuarsi entro e non oltre 15 anni dalla precedente, volta ad accertare l’idoneità tecnica degli impianti nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 2, della legge, è effettuata da parte di un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale o abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea.”