(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1/bis e 1/ter:
“1/bis Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiatura self-service a pagamento anticipato (pre-payment).
1/ter Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1bis deve avvenire nei termini fissati dalla Giunta provinciale. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati, salvo proroga in caso di comprovata necessità, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 34, comma 1.”