Le disposizioni in materia di orari delle attività di vendita al dettaglio non si applicano:
a) in via sperimentale agli esercizi ubicati nelle località turistiche di cui successivo allegato A relativo all’elenco “Localitá turistiche o cittá d’arte” (art. 35 del D. L. 6 luglio 2011, n. 98), salvo l’obbligo di chiusura nei giorni di cui al punto 1., nei quali é esclusa in ogni caso la possibilitá di deroga alla chiusura domenicale e festiva;
b) alle rivendite di generi di monopolio, di giornali ed agli impianti di distribuzione di carburante;
c) agli esercizi di vendita al dettaglio interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri;
d) agli esercizi di vendita al dettaglio, anche nella forma di commercio su aree pubbliche, situati nelle aree di servizio o lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali o a monte di funivie;
e) ai produttori agricoli singoli autorizzati alla vendita al dettaglio ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
f) ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, per la vendita presso il domicilio del consumatore;
g) alle forme speciali di vendita di cui al capo IV del D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n. 39.