(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, viene inserito il seguente comma:
“4/bis. Con le modalità indicate al comma 1 possono essere adottate variazioni compensative tra gli stanziamenti finanziari relativi a unità previsionali di base all’interno della stessa funzione/obiettivo. La misura della variazione non può essere superiore al 30 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate nella singola funzione/obiettivo. Resta precluso lo spostamento di fondi da stanziamenti in conto capitale a stanziamenti di parte corrente.”
(2) Al comma 5 dell’articolo 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: „e 21/bis“ sono soppresse.
(3) Al comma 1 dell’articolo 26 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche dopo le parole: “comma 4” sono inserite le parole: “e 4/bis”.