(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 39 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è inserito il seguente comma:
“3/bis. Se il comune non provvede ai sensi del comma 3 la Provincia può intervenire sostituendosi al comune stesso. In tal caso le spese sostenute sono a carico del comune, salva la presenza di un interesse generale.”
(2) Dopo il comma 1 dell'articolo 43 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis. Le mancate denunce o le denunce di qualsiasi tipo in materia di gestione dei rifiuti che siano incomplete o presentate fuori termine non comportano danni irreversibili; per queste violazioni si applicano le norme procedurali di cui all’articolo 4/bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.”