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g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 141)
Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica

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1)
Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 20 dicembre 2011, n. 51.

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, “Legge di tutela della natura e altre disposizioni”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, è così sostituito:

“1. Tutte le piante a diffusione naturale e spontanea nel territorio della provincia di Bolzano sono protette. Sono escluse dalle disposizioni di tutela di cui agli articoli 8 e 9 le specie neofite invasive.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, è inserito il seguente comma:

“3/bis. I proprietari privati, gli affittuari, gli usufruttuari e i familiari con loro conviventi possono raccogliere, sui fondi di cui dispongono, funghi in quantità giornaliera non superiore a tre chilogrammi a persona nonché le specie vegetali parzialmente protette senza limitazioni. Nei parchi naturali i residenti nei relativi comuni possono raccogliere funghi nei giorni pari in quantità non superiore a due chilogrammi a persona senza pagamento del diritto fisso di raccolta.”

(3) Il comma 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, è così sostituito:

“5. Lo sfalcio di canneti e prati da strame è consentito nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 15 marzo, mentre lo sfalcio a scopo di manutenzione delle fosse di bonifica è consentito nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 marzo. Lo sfalcio a scopo di manutenzione delle fosse di bonifica può essere effettuato solo per settori. La Giunta provinciale approva sulla base di considerazioni naturalistiche e delle necessità provenienti da rischi da piene apposite linee guida di gestione, nelle quali possono essere previste deroghe ai periodi di sfalcio di cui sopra.”

(4) La lettera g) del comma 4 dell’articolo 21 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, è così sostituita:

“g) spargere concime minerale e concime organico liquido, colaticcio e liquame di origine zootecnica, ad eccezione di quello prodotto nel sito Natura 2000 e ad eccezione delle culture arative, frutticole e viticole. La Giunta provinciale approva in considerazione delle specifiche esigenze naturalistiche e di un appropriato uso del sito linee guida di gestione, sulla base delle quali possono essere concesse delle deroghe al suddetto divieto. ”

(5) Il comma 6 dell’articolo 22 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, è così sostituito:

“6. I provvedimenti di approvazione, per i casi di cui ai commi 4 e 5, dispongono, eventualmente anche a carico del o della proponente, le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000.”

(6) Dopo il comma 15 dell’articolo 31 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

“16. Le sanzioni amministrative da applicarsi in base ai commi precedenti non possono comunque superare l’importo massimo di 20.000 euro.”

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