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g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 141)
Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica

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1)
Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 20 dicembre 2011, n. 51.

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, recante “Ordinamento forestale”)

(1) Il comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è abrogato.

(2) Il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. La Giunta provinciale determina gli interventi di modesta entità e di lieve impatto idrogeologico-forestale ed ambientale non soggetti alla concessione edilizia ed all'autorizzazione di cui al comma 1.”

(3) Il comma 9 dell’articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è abrogato.

(4) L’articolo 7 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7 (Prestazione di cauzione)

1. Nella prescrizione delle modalità di esecuzione dei lavori di cui agli articoli 5 e 6 può essere prevista la prestazione di una cauzione per la corretta esecuzione dei lavori.

2. Le modalità di versamento della cauzione nonché i criteri per la determinazione del suo ammontare sono disciplinati nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

3. La validità delle autorizzazioni decorre dal momento della prestazione della relativa cauzione.

4. Qualora l'autorizzazione si riferisca a lavori per i quali è concesso un contributo, in sostituzione della cauzione può essere trattenuta una parte del contributo medesimo.”

(5) L’articolo 10 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 10 (Danneggiamento del suolo o soprassuolo)

1. Coloro che tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni al suolo o al soprassuolo in violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di esecuzione, soggiacciono alla sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al sestuplo del valore delle piante tagliate o del danno prodotto, con un minimo di 62,00 euro salvo, in ogni caso, l'obbligo dell'esecuzione di misure compensative o di ripristino di cui all'articolo 11.

2. La valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato compete al personale forestale secondo le norme ed i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.”

(6) L’articolo 11 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 11 (Ripristino del danno)

1. Oltre alla comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge per le diverse violazioni, il direttore della Ripartizione provinciale Foreste può imporre, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, il ripristino dello stato di fatto preesistente o l'esecuzione di misure compensative secondo le modalità ed i tempi da questo stabiliti.

2. Qualora il ripristino non venga effettuato o le misure compensative non siano state realizzate, il direttore della Ripartizione provinciale Foreste emette un’ingiunzione di pagamento al fine di consentire all’amministrazione provinciale di provvedere, in via sostituiva e a spese del trasgressore moroso, all’esecuzione degli interventi non effettuati.

3. Qualora il pagamento dell’importo non sia effettuato entro il termine stabilito, si procederà all’esecuzione coattiva ponendo a carico del debitore moroso le spese del procedimento.”

(7) L’articolo 13 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 13 (Pianificazione silvo-pastorale sovraziendale ed aziendale)

1. L’autorità forestale può redigere pianificazioni silvo-pastorali di tipo sovraziendale, coinvolgendo anche i proprietari, i comuni, altre autorità, le associazioni e la popolazione.

2. L’autorità forestale provvede anche alla pianificazione silvo-pastorale aziendale, che si articola in piani di gestione dei beni silvo-pastorali, in piani forestali sommari nonché in schede boschive ed alpicole.

3. Le superfici boschive e pascolive aventi una superficie forestale produttiva superiore a cento ettari devono essere utilizzate in conformità ad un piano di gestione approvato dal direttore della Ripartizione provinciale Foreste.

4. I piani di cui al comma 3 acquistano efficacia con l'avvenuta pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio dei comuni interessati; essi sono parificati a tutti gli effetti al regolamento di esecuzione della presente legge.

5. Nel caso di superfici boschive e pascolive aventi una superficie forestale produttiva superiore a cento ettari, la cui gestione ordinaria è aggravata, si provvede alla predisposizione di un piano forestale sommario, approvato dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per la pianificazione forestale.

6. La gestione e l'utilizzazione di superfici boschive di dimensioni inferiori a cento ettari deve avvenire in conformità alle corrispondenti schede boschive approntate dall'autorità forestale ed approvate dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per la pianificazione forestale. Tali strumenti di pianificazione forestale contengono i dati essenziali dei piani di gestione.

7. Le superfici pascolive non gestite con un piano di gestione dei beni silvo-pastorali devono essere gestite in conformità alle corrispondenti schede alpicole predisposte dall'autorità forestale ed approvate dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per l’economia montana.

8. Contro i piani di gestione e le schede di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni rispettivamente dalla loro pubblicazione o comunicazione.”

(8) L’articolo 16 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è abrogato.

(9) Il comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Gli enti pubblici devono investire in interventi di miglioramento un importo di almeno il dieci per cento del ricavo netto derivante dai tagli ordinari e straordinari della massa legnosa assegnata. Tale importo viene versato sul bilancio provinciale, affinché l’autorità forestale possa eseguire un progetto in economia. L’ente ha per altro facoltà di realizzare i relativi interventi migliorativi sotto forma di prestazioni proprie riconosciute dall’autorità forestale.”

(10) Il comma 1 dell’articolo 23 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Nei boschi e sui terreni degradati, soggetti a vincolo ai sensi dell'articolo 3, è di regola vietato l'esercizio del pascolo senza autorizzazione del direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente, che deve attenersi ad apposite direttive approvate dal direttore della Ripartizione provinciale Foreste e tenere conto dei diritti eventualmente esistenti sui singoli terreni.”

(11) L’articolo 24 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 24 (Accensione di fuochi nei boschi)

1. È vietato accendere fuochi nei boschi o ad una distanza di sicurezza inferiore a 20 m dai medesimi, salvo quanto previsto dal comma 3 e dalla normativa speciale.

2. In tale caso il fuoco, su intimazione dell’agente accertatore, deve essere immediatamente spento.

3. Il divieto di cui al comma 1 non sussiste per coloro che si trovino nei boschi per esercitare un’attività forestale e per le aree attrezzate per l’accensione di fuochi individuate dall’autorità forestale. Vanno comunque osservate tutte le precauzioni adatte ad evitare lo sviluppo di incendi boschivi, quali mettere in sicurezza e delimitare il fuoco, tenerlo il più basso possibile e assicurarsi, nel momento dell’abbandono, che lo stesso sia completamente spento.

4. Salvo quanto disciplinato nella normativa speciale, il direttore dell’ispettorato forestale territorialmente competente può autorizzare, in caso di feste tradizionali, l’accensione di fuochi nei boschi ed entro la distanza di sicurezza.

5. In caso di elevato pericolo di incendi boschivi, reso noto alla popolazione attraverso internet e i mass media, il divieto di accendere fuochi nei boschi ed entro la distanza di sicurezza è assoluto.

6. Per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 3, e 4 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 5, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

7. Per la violazione della disposizione di cui al comma 2 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 euro.

8. Qualora a causa dell’accensione illecita di fuochi nel bosco o ad una distanza di sicurezza inferiore a 20 metri dal bosco, sorga un grande pericolo di incendio boschivo, venga causato un incendio boschivo oppure si renda necessario un impegno di forze di intervento notevole, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 300,00 euro a 3.000,00 euro. Il personale di sorveglianza in tali casi deve indicare apposita motivazione.”

(12) L’articolo 30 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 30 (Alberi di natale)

1. Le piante o i loro cimali, destinabili o destinati ad alberi di Natale, che sono detenuti, trasportati o posti in commercio nell'ambito della provincia di Bolzano, devono essere muniti di apposito contrassegno che non permetta l’uso ripetuto dello stesso. Per le piante provenienti dal territorio provinciale i contrassegni sono forniti dall’autorità forestale.

2. Il contrassegno non è necessario per le piante o i cimali detenuti o trasportati dal proprietario del bosco privato.

3. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'apposizione del contrassegno soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 80,00 euro per ogni pianta o cimale.”

(13) Il comma 2 dell’articolo 39 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Ai proprietari dei terreni soggetti alle imposizioni di cui al comma 1 può essere concessa un'indennità annua fissa, determinata dall’assessore provinciale per le foreste, tenendo conto dei criteri per la determinazione di tale indennità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.”

(14) Il comma 2 dell’articolo 47 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La destinazione degli investimenti finanziati deve essere rispettata per almeno 15 anni per quelli immobiliari e per almeno cinque anni per quelli mobiliari.”

(15) L’articolo 48 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 48 (Contributi per la selvicoltura)

1. L'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per interventi selvicolturali, quali la formazione e la ricostituzione di boschi, le cure colturali di ogni tipo, i tagli fito-sanitari e gli altri interventi ai soprassuoli boschivi, ivi compresi quelli relativi alla prevenzione dei danni da fauna selvatica, da incendi e da altre calamità naturali, oltre ai lavori connessi. I contributi sono erogati per i lavori effettivamente eseguiti e sulla base dei prezzi unitari risultanti dai verbali di verifica.

2. Per le esigenze di cui al comma 1, l’amministrazione provinciale può concedere contributi fino ad un massimo del 40 per cento delle spese riconosciute ammissibili per investimenti inerenti all’ammodernamento del parco macchine per l’utilizzazione legnosa, l’esbosco e per la prima lavorazione.”

(16) L’articolo 49 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 49 (Contributi per i pascoli e i terreni montani)

1. L'amministrazione provinciale può concedere contributi fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'attuazione di tutte le opere, le misure ed i servizi necessari al mantenimento e al miglioramento della gestione delle malghe, nonché per il mantenimento e il recupero di ambienti e zone di particolare interesse naturalistico, paesaggistico o storico-culturale.

2. Per opere, misure e servizi di cui al comma 1 si intendono la costruzione, la sistemazione e l’adeguamento delle infrastrutture riguardanti gli accessi, la costruzione e la sistemazione delle infrastrutture per il ricovero del personale e del bestiame, l’approvvigionamento idrico per il personale ed il bestiame, le infrastrutture per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue e delle deiezioni di provenienza animale, la realizzazione e sistemazione di chiudende per la delimitazione del pascolo nonché la separazione del bosco dal pascolo, i miglioramenti colturali dei terreni alpini nonché le infrastrutture per la trasformazione e la conservazione dei prodotti.

3. I contributi possono essere concessi ai proprietari, e, previo consenso degli stessi, agli affittuari e ad altri gestori, che gestiscono le malghe di proprietà pubblica, privata singola e collettiva.

4. Nei territori classificati montani in base alle normative vigenti e nelle zone rurali, a favore delle aziende agricole possono essere concessi contributi per la realizzazione delle infrastrutture di accesso, quali strade e teleferiche. Sono ammessi a contributo, nella misura fino all’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, la costruzione, la sistemazione, l’adattamento, la pavimentazione della viabilità rurale e l’approvvigionamento idrico potabile e antincendio. In zone particolarmente disagiate e sfavorite dal punto di vista socio-economico o idrogeologico le percentuali contributive potranno essere adeguatamente aumentate fino alla copertura totale della spesa riconosciuta ammissibile.

5. Per la costruzione, l’ampliamento e il risanamento delle infrastrutture per il ricovero di macchinari agricoli e forestali a favore di enti pubblici possono essere concessi contributi fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.”

(17) L’articolo 50 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 50 (Contributi in caso di danni a infrastrutture e immobili dovuti a calamità naturali)

1. Ai comuni, alle amministrazioni separate di beni di uso civico, alle cooperative, ai consorzi, ad altre associazioni ed ai privati l’amministrazione provinciale può concedere contributi nella misura fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili per l'eliminazione di danni a immobili o infrastrutture di prevalente carattere agrario o forestale, causati da calamità naturali, quali terremoti, valanghe, smottamenti o inondazioni.

2. L’importo massimo è stabilito con deliberazione della Giunta provinciale e può essere rivalutato dalla stessa in considerazione dell'incremento del costo della vita secondo l'indice ISTAT. I contributi sono erogati per i lavori effettivamente eseguiti e sulla base dei prezzi unitari risultanti dai verbali di verifica.”

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