(1) Il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 giugno 1991,n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. In deroga al comma 1 i proprietari privati, gli affittuari, gli usufruttuari e i familiari con loro conviventi possono raccogliere, sui fondi di cui dispongono, funghi in quantità giornaliera non superiore a tre chilogrammi a persona. Nei parchi naturali, i residenti nei relativi comuni possono raccogliere funghi nei giorni pari in quantità non superiore a due chilogrammi a persona senza pagamento del diritto fisso di raccolta.”
(2) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. La denuncia di cui all'articolo 4, comma 1, è personale e può essere presentata unicamente da persone di età superiore agli anni 14. Essa è composta dalla quietanza di versamento del diritto di raccolta, rilasciata da un ufficio postale o istituto bancario oppure da un’associazione turistica, nonché da un documento di riconoscimento valido. La quietanza deve contenere le generalità della persona e il giorno o i giorni ai quali si riferisce la denuncia.”