(1) Dopo il primo periodo del comma 2 dell’articolo 22/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “La Giunta provinciale può, dietro presentazione di un elenco delle priorità da parte del Consiglio dei comuni, prorogare tale termine al massimo di cinque anni.”
(2) La lettera c) del comma 4 dell’articolo 44/ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:
“c) nelle cooperative di produzione agricola per i prodotti ivi fabbricati e per carne e salumi, la cui materia prima principale proviene da aziende agricole della provincia nonché altri prodotti alimentari fabbricati da aziende agricole nella provincia, che o portano il marchio di qualità o appartengono ai prodotti alimentari tipici locali individuati dalla Giunta provinciale; tale disposizione si applica anche alle società controllate al 100 per cento dalle cooperative di produzione agricola, alle quali possono altresì essere trasferite le attività commerciali al dettaglio già esistenti. La superficie di vendita non deve essere superiore a quella prevista per le piccole strutture di vendita;”
(3) L’articolo 68 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 68 (Reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie)
1. Reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie non sono soggette ad alcun divieto generale ai sensi della legge sulla tutela del paesaggio e possono essere installate senza autorizzazione paesaggistica e senza concessione edilizia previa denuncia d’inizio attività. Tale denuncia è esente da tasse ed imposte. La Giunta provinciale, dopo aver acquisito pareri redatti tenendo conto dell’esigenza dell’agricoltura e della tutela del paesaggio, determina i colori consentiti nonché le distanze di reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie da infrastrutture pubbliche.
2. Il consiglio comunale può determinare delle zone dove ai fini della tutela dell’aspetto paesaggistico è vietata l’installazione di reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie. Nell’apposita deliberazione comunale le zone sono cartograficamente delimitate. Le delimitazioni non vengono inserite né nel piano edilizio, né nel piano paesaggistico. Prima della deliberazione il sindaco comunica ai proprietari dei terreni in questione i contenuti della proposta di deliberazione. L’obbligo di comunicazione del comune si limita ai proprietari intavolati nel libro fondiario in quel periodo. Questi possono presentare osservazioni scritte al comune entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Qualora sia stata stipulata un’apposita polizza assicurativa contro danni derivanti dalla grandine, il comune per le zone coltivate coperte dal divieto è obbligato annualmente al pagamento di un indennizzo per la durata del divieto a favore del coltivatore. Sentito il Consiglio dei comuni e sentita la più rappresentativa organizzazione degli agricoltori a livello provinciale, la Giunta provinciale determina con deliberazione i criteri e l’ammontare dell’indennizzo.
4. Nei seguenti casi il sindaco ovvero l’assessore competente irroga una sanzione amministrativa da 0,5 euro a 1 euro per m²:
- per l’installazione di reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie di colore diverso o per la violazione delle distanze da infrastrutture pubbliche determinate dalla Giunta provinciale;
- per la violazione dei divieti di cui al comma 2 deliberati dal consiglio comunale.
5. Il trasgressore è altresì tenuto alla rimozione delle reti antigrandine, dei teli e delle reti protettive per colture agrarie illegittimamente allestite entro il termine stabilito dall’autorità competente. In caso di mancata rimozione delle reti o teli entro il termine di cui sopra, il comune territorialmente competente procede d’ufficio addebitando le relative spese all’autore dell’infrazione.”
(4) Dopo il comma 1 dell’articolo 69 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“2. Avverso il provvedimento di diniego o di autorizzazione condizionata emesso dal sindaco, che si basa su motivazioni architettoniche, paesaggistiche ovvero estetiche, il richiedente può ricorrere entro 30 giorni al Collegio per la tutela del paesaggio previsto dalla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.”
(5) Nel comma 4 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, le parole “aziende zootecniche industrializzate” sono sostituite dalle parole “aziende operanti nel settore del commercio di bestiame”.
(6) L’alinea del comma 13/bis dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:
“13/bis. Nei seguenti casi può essere autorizzata la ricostruzione ai sensi del comma 13 senza ampliamento dell’edificio in altra sede nel verde agricolo nello stesso ambito territoriale nel medesimo comune:“