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g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 141)
Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica

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1)
Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 20 dicembre 2011, n. 51.

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, “Amministrazione dei beni di uso civico”)

(1) Il titolo in lingua tedesca della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: “Verwaltung der Gemeinnutzungsgüter”.

(2) All’inizio del testo normativo della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente titolo:

“Titolo I

Organi e modalità di amministrazione”

(3) Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“4/bis. Se l’amministrazione dei beni di uso civico è affidata alla Giunta comunale, il segretario comunale funge da segretario. Egli roga, se richiesto dal sindaco, anche i contratti nei quali è parte l’amministrazione separata e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell’interesse di questo ente. Per quanto riguarda i diritti di rogito da incassare, vale la disciplina applicabile ai contratti del comune, e l’aggiornamento e la formazione professionale così finanziati devono comprendere anche la materia dei diritti sui beni di uso civico.”

(4) Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: "I redditi dei beni di uso civico, comprese le entrate derivanti dalla vendita dei beni stessi, e le altre entrate patrimoniali derivanti dall'utilizzo di risorse naturali nel proprio ambito territoriale sono da utilizzare nel seguente ordine di preferenza:"

(5) Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Se i beni di uso civico sono stati classificati tali in seguito alla fusione di due comuni e successiva nuova separazione di tali comuni, in casi eccezionali e debitamente motivati i proventi dei beni di uso civico possono, in deroga a quanto stabilito dal comma 2, eccetto la lettera c), essere utilizzati anche per finanziare iniziative comunali."

(6) Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente titolo:

“Titolo II

Acquisto, vendita e altri atti di disposizione concernenti beni di uso civico”

(7) Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, sotto il titolo II è inserito il seguente articolo:

“Art. 6/bis (Acquisto di immobili)

1. L’amministrazione dei beni uso civico può acquisire immobili rustici nonché altre superfici di pertinenza e accessorie ai beni di uso civico. Detti immobili sono soggetti al regime dei beni di uso civico.”

(8) Dopo l’articolo 6/bis della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 6/ter (Atti soggetti a parere positivo)

1. Sono soggetti a previo parere positivo da parte dell’assessore provinciale competente per l’agricoltura gli atti delle amministrazioni dei beni di uso civico aventi per oggetto:

  1. l’alienazione di beni di uso civico nonché la costituzione, la modificazione e l’estinzione di diritti reali su detti beni;
  2. l’acquisto di immobili rustici nonché di altre superfici di pertinenza e accessorie ai beni di uso civico.

2. Il parere positivo di cui al comma 1 decade se non ne viene fatto uso mediante intavolazione entro il termine di tre anni.

3. Il parere positivo di cui al comma 1 non è prescritto:

  1. per la vendita dei beni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 16 giugno 1927, n. 1766;
  2. per la realizzazione di impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli e silvo-pastorali; a norma dell’ordinamento urbanistico è consentita a prezzo congruo l’alienazione di beni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nella misura strettamente necessaria;
  3. qualora nel piano regolatore o nel programma di fabbricazione i beni di uso civico siano destinati ad uso diverso, essi possono essere alienati a partire dall’entrata in vigore degli strumenti urbanistici agli scopi previsti nei medesimi;
  4. per l’alienazione di superfici destinate all’edilizia privata e vendute per la realizzazione della prima abitazione; in tal caso dette superfici devono essere vendute mediante asta pubblica, alla quale concorrono con precedenza gli aventi diritto di uso civico ai sensi della presente legge e, in via subordinata, i cittadini residenti nel relativo comune;
  5. per i provvedimenti di esproprio per pubblica utilità.

4. In caso di vendita di cui al comma 3, lettera a), ha diritto di prelazione:

  1. l’affittuario, coltivatore diretto, purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni e non abbia venduto nel biennio precedente altri fondi rustici, ed, in subordine,
  2. il coltivatore diretto confinante avente diritto di uso civico, ed in subordine
  3. il coltivatore diretto avente diritto di uso civico, che attraverso tale acquisto ottiene la formazione o l’arrotondamento della propria azienda agricola.

5. In caso di vendita all’affittuario ai sensi del comma 4, lettera a), il prezzo deve essere congruo e viene determinato dall’Ufficio provinciale Proprietà coltivatrice in base al valore del reddito presunto con applicazione del tasso legale.

6. In caso di vendita a coltivatore diretto ai sensi del comma 4, lettere b) e c), il prezzo non può essere inferiore a quello minimo fissato dall’Ufficio provinciale Proprietà coltivatrice.

7. In presenza del parere positivo di cui al comma 1, lettera a), e delle fattispecie descritte al comma 3, l’assessore provinciale competente in materia dispone la cancellazione del vincolo di uso civico, mentre in caso di acquisto di cui al comma 1, lettera b), dispone l’apposizione del vincolo.

8. Ai fini dell’applicazione della presente legge si considera coltivatore diretto colui che si dedica direttamente ed abitualmente alla coltivazione dei fondi, all’allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare sia pari ad almeno un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione dei fondi e per l’allevamento ed il governo del bestiame. L’esistenza dei suddetti requisiti deve essere attestata dall’Ufficio provinciale Proprietà coltivatrice.”

(9) Dopo l’articolo 6/ter della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente titolo:

“Titolo III

Controllo e interventi sostitutivi”

(10) Dopo l’articolo 8 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente titolo:

“Titolo IV

Disposizioni varie”

(11) Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 giungo 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Il termine per l’annullamento viene interrotto una sola volta, nel caso in cui la Giunta provinciale richieda informazioni integrative prima della sua scadenza. In tal caso il termine riprende a decorrere a partire dal ricevimento dei documenti e delle informazioni richieste. I provvedimenti decadono se il comitato o l’organo amministratore non trasmette le informazioni integrative entro 30 giorni dalla richiesta.”

(12) L’articolo 9 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 9 (Forme di conduzione e di amministrazione)

1. I beni di uso civico di cui all’articolo 11, lettera b), della legge 16 giugno 1927, n. 1766 , possono essere concessi in affitto in base alle disposizioni vigenti, dati in concessione o essere venduti ai sensi delle disposizioni della presente legge.

2. I beni di uso civico di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, la cui ripresa decennale di legname, definita dall’autorità competente in base ai piani silvo-pastorali o alle schede boschive, non superi i 50 mc all’anno, possono essere iscritti nell’elenco ufficiale delle comunioni di cui all’articolo 3 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, ed amministrati secondo la disciplina ivi contenuta.

3. Nel caso di scioglimento dell’amministrazione dei beni di uso civico gli aventi diritto continuano nel godimento dei beni e continuano a partecipare alla loro amministrazione.

4. In presenza di entrate di lieve entità l’amministrazione dei beni di uso civico può rinunciare alla stesura di un bilancio nelle forme previste dalle vigenti norme ed applicare una procedura semplificata secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale.

5. Su richiesta dell’organo amministrativo dei beni di uso civico, corredata dalla relativa deliberazione, il tesoriere può concedere anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.”

(13) Dopo l’articolo 9/bis della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente titolo:

“Titolo V

Esercizio delle funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici”

(14) Dopo l’articolo 9/bis della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, sotto il titolo V è inserito il seguente articolo:

“Art. 9/ter (Funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici attribuite ai sensi della normativa vigente al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sono esercitate dall’assessore competente in materia; i relativi provvedimenti sono definitivi e costituiscono titolo per le iscrizioni tavolari.”

(15) Dopo l’articolo 9/ter della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 9/quater (Rinvio ad altre norme)

1. Per quanto non disciplinato dal presente titolo, e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332. L’articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trova applicazione.

2. Per quanto non disciplinato dalla normativa provinciale e dalla normativa statale di cui sopra, si applica, in quanto compatibile, l’ordinamento elettorale e comunale vigente. Le materie rimanenti, per le quali non è applicabile l’ordinamento elettorale e comunale, sono disciplinate con decreto dell’assessore provinciale competente in materia.”

(16) Dopo l’articolo 9/quater della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente titolo:

“Titolo VI

Disposizioni finali e transitorie”

(17) Dopo l’articolo 9/quater della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, sotto il titolo VI è inserito il seguente articolo:

“Art. 9/quinquies (Applicazione)

1. Tutte le disposizioni concernenti i beni di uso civico trovano applicazione anche per i beni gravati da diritti di uso civico.”

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