(1) Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 10 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, di seguito denominata legge, disciplina la valutazione e la gestione della qualità dell’aria, il piano della qualità dell’aria, i programmi per la riduzione e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico, i piani d’azione, nonché le relative norme tecniche ed i valori limite di qualità dell’aria.
(2) Il presente regolamento da inoltre attuazione alla direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, alla direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente, nonché alle relative disposizioni a livello statale.