(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento luminoso e il conseguente risparmio energetico ai fini della conservazione e valorizzazione dell’ambiente nonché degli equilibri ecologici e della tutela della salute dei cittadini.
(2) A tal fine si intende per inquinamento luminoso ogni forma di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte.
(3) Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale fissa entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, i criteri per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica nonché per il graduale adeguamento degli impianti pubblici esistenti. Entro un anno dall'approvazione della deliberazione di cui al presente comma i comuni elaborano il piano per l’adeguamento degli impianti pubblici esistenti.
(4) Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 la Giunta provinciale fissa i criteri per lo spegnimento dell’illuminazione delle insegne, delle insegne e scritte dotate di illuminazione propria, di qualsiasi tipo di illuminazione decorativa, l’illuminazione delle vetrine di esposizione nonché dei beni architettonici e artistici nelle ore notturne. È vietato l’uso di proiettori di fasci luminosi (skybeamer), sia mobili che fissi. È fatta salva da restrizioni o divieti qualsiasi tipologia di illuminazione installata ai fini della sicurezza pubblica e dei servizi pubblici. 2)
(5) In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 il comune procede alla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida il comune applica sanzioni amministrative da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 1.500,00 euro. 3)